Con la sentenza n.34, depositata l’11 marzo 2021, la Corte Costituzionale, ha accolto le ragioni del Comune di Buonabitacolo (SA) :”Un atto inaspettato e che per certi versi fa giurisprudenza commenta il Sindaco di Buonabitacolo (SA), Dott. Giancarlo Guercio.

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Dr. Giancarlo Guercio - sindaco di Buonabitacolo (SA)

Buonabitacolo  (SA) 14 aprile 2021 .La Corte Costituzionale con la sentenza n. 34, depositata l’ 11 marzo 2021,Presidente Coraggio, Giudice relatore  Buscema, pubblicata nella gazzetta ufficiale n.11, del 17 marzo 2021,ha accolto le doglianze del Comune di Buonabitacolo(SA) . Un’ ipotesi non prevista dal legislatore e il Comune di Buonabitacolo , grazie all’accurato lavoro del Sindaco Dott. Giancarlo Guercio,della vicesindaco Avvocata  Enza Basile e dell’avvocato amministrativista Salernitano Mario D’Urso, la vexata quaestio  finisce negli annali della giurisprudenza della Corte Costituzionale. La pronuncia  della Corte Costituzionale si è abbattuta sull’art. 243 bis, comma 5 del D.Lgs n.267/2000 (TUEL), per la violazione di  principi costituzionali, in primis l’art.3 della costituzione .

Con la sentenza n.34 depositata l’ 11.03.2021 la Corte Costituzionale ha accolto  le ragioni  del Comune  che ha dato i natali al giurista Brandileone  ed ha statuito  il principio costituzionale che allorquando l’Amministrazione uscente abbia deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio senza provvedere all’adozione del relativo piano, la nuova compagine che si insedia durante la decorrenza dei termini per provvedere a detta incombenza è soggetta al termine di 60 giorni per l’approvazione del Piano di riequilibrio in Consiglio, il cui termine iniziale  decorre dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato.Ciò garantisce alla rinnovata Amministrazione di avere contezza della situazione economica dell’Ente e predisporre un Piano pienamente rispondente alle proprie linee programmatiche. Ha, altresi, eliminato la disparità di trattamento fra l’ipotesi in cui l’amministrazione subentrante deve limitarsi ad una mera rimodulazione di un piano già adottato e quella, come nel caso di specie, deve provvedere alla redazione dello stesso. Non può infine sottacersi come la Consulta abbia opportunamente conferito il dovuto risalto allo straordinario risultato conseguito dall’ Amministrazione per il solerte risanamento finanziario.”Un atto inaspettato e che per certi versi fa scuola, commenta il Sindaco di Buonabitacolo Dott.  Giancarlo  Guercio. Inaspettato in quanto non era scontato far valere le nostre ragioni al cospetto dei giudici della Corte costituzionale. E invece, grazie all’accurato lavoro del vicesindaco Enza Basile e dell’avvocato amministrativista salernitano Mario D’Urso, si è riusciti ad argomentare in maniera attenta e compiuta su una questione apparentemente cavillosa, in realtà sostanziale, del cui risultato beneficeranno tutte le amministrazioni che dovessero trovarsi in una condizione simile alla nostra; è un fatto decisamente storico poiché la questione in oggetto, ampiamente dibattuta anche dalla Corte dei Conti, grazie alle osservazioni del nostro Comune, consente di superare un vuoto legislativo e di perfezionare il TUEL, summa normativa per le amministrazioni pubbliche”.La Consulta si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale poste in via incidentale dalle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei Conti su alcune disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale .In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ,Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato della nuova amministrazione , in pendenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione Comunale, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ,Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17 e26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. La Consulta ha  dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).Inoltre ha  dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater e 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento all’art. 2 della Costituzione dalla Corte dei Conti. Infine è opportuno rilevare che  la  sentenza n.34/2021 della Consulta, nel segmento della sua operatività, contribuisce a semplificare la tormentata evoluzione legislativa delle norme regolanti l’endemico fenomeno del dissesto degli enti locali.In questo modo, gli enti locali possono operare in coerenza con la situazione finanziaria in cui attualmente versano, permettendo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di valutare la congruità del piano.La pronuncia della Corte Costituzionale consente di collegare , in ragione del principio di continuità dei bilanci e della gestione finanziaria , l’eventuale redazione del PRFP con la situazione giuridico-economica esistente al momento dell’effettiva assunzione del mandato realizzando la doverosa tensione verso un equilibrio strutturale che si conservi nel tempo, in ossequio al principio dell’equilibrio tendenziale.La nuova amministrazione  non disporrebbe, infatti, per cause a lei non imputabili, di un congruo lasso temporale per redigere ex novo il piano di riequilibrio. Il Comune deve approvare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) di durata compresa tra quattro e venti anni, incluso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria .Il PRFP costituisce un rimedio volto a impedire, attraverso la concreta determinazione di un graduale percorso di risanamento dell’ente nel rispetto delle disposizioni vigenti, che lo squilibrio strutturale evolva nella più grave patologia del dissesto. Il piano, proprio per la sua attitudine a conseguire l’equilibrio tendenziale del bilancio, costituisce strumento di sintesi delle decisioni dell’ente territoriale in ordine all’acquisizione delle entrate e all’individuazione degli interventi necessari a garantire l’erogazione dei servizi pubblici alla collettività; rappresenta, altresì, un mezzo di verifica attraverso il quale è possibile confrontare i risultati conseguiti e valutare l’operato degli amministratori nella gestione della crisi. Il principio della responsabilità di mandato risulta ancor più articolato e bisognoso di una attuazione trasparente quando la nuova compagine dell’ente locale si trova a fronteggiare una crisi già dichiarata dall’amministrazione precedente e, in particolar modo, laddove il tempo impiegato per lo svolgimento dell’istruttoria e di controllo del PRPF abbia consentito, come sostenuto dall’ente locale nella fattispecie in esame, un miglioramento della situazione economico-finanziaria.

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