da Pietro Cusati
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per la riduzione della durata media dei processi penali del 25% entro il 2026 e rispettare il diritto costituzionale delle vittime e degli imputati ad una ragionevole durata del processo. Gli interventi attuativi della legge recante “delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ”, riguardano la procedura penale, il sistema sanzionatorio penale e la giustizia riparativa. Gli interventi processuali vanno dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale. L’implementazione del processo penale telematico, digitalizzazione e uso delle tecnologiche informatiche , notificazioni per via telematica e trasmissione dei fascicoli tra gli uffici giudiziari in forma digitale per ridurre tempi .Ridotti i termini di durata delle indagini preliminari, con l’introduzione di un meccanismo di discovery degli atti . Valorizzazione della funzione deflattiva dei riti alternativi ,patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna, giudizio immediato, con la possibilità, tra l’altro, di estendere il patteggiamento alla confisca facoltativa e alle pene accessorie. Introdotta un’udienza pre – dibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio, allo scopo di filtrare i procedimenti. Ricorso in appello inammissibile, in caso di mancanza di specificità dei motivi. Inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive inflitte fino a tre anni. Sul sistema sanzionatorio diversificare e rendere più effettive le pene; incentivare la definizione anticipata del procedimento. Chi non paga la pena pecuniaria si può convertire in misure limitative della libertà personale, secondo un modello sperimentato in Europa Si distingue tra mancato pagamento colpevole e incolpevole in caso di insolvibilità. Sono migliaia i condannati a pene inferiori ai 4 anni che hanno già accesso alle misure alternative al carcere, ma che solo dopo anni scontano la pena disposta dai Tribunali di sorveglianza. Per rendere effettive e tempestive le condanne, ora sarà il giudice di cognizione, all’esito di un’udienza di sentencing, sul modello anglosassone, ad applicare subito le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi,pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà. Le pene sostitutive non si applicano ai reati di criminalità organizzata e ai reati dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.Viene esteso il regime di procedibilità a querela per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio per favorire il risarcimento del danno, la riparazione dell’offesa e la definizione anticipata dei procedimenti, con remissione della querela.Sulla giustizia ripartiva si fornisce per la prima volta una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della normativa europea e internazionale. Sono istituiti, con il coinvolgimento degli enti locali, centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d’Appello. La giustizia riparativa si affianca, senza sostituirsi, al processo penale, nell’interesse delle vittime dei reati.