“SEV SPA LUCE E GAS – LA PARTECIPAZIONE SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

Gentile Direttore,
il Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016 – Testo Unico delle Società Partecipate – ha imposto stringenti limitazioni all’utilizzo delle aziende pubbliche per l’offerta dei servizi di competenza degli Enti Locali. Con la nuova disciplina, si è voluto porre un freno all’esponenziale incremento di tali strutture, talora responsabili di gravi problemi gestionali e finanziari (fonte: lavori Parlamentari).
In via preliminare, è stato introdotto un principio di carattere generale: non è consentito il coinvolgimento degli Enti in “attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, c. 1). Per rendere ancora più stringente la disposizione, è stato anche perimetrato il gruppo delle attività “strettamente necessarie” con la precisazione che sono tali quelle rivolte alla “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi” (art. 4, c. 2/a). A completare, c’è la definizione dei servizi di ‘interesse generale’ e di ‘interesse economico generale’. I primi sono quelli delle “attività di produzione e fornitura di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità…continuità…qualità e sicurezza che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per la soddisfazione dei bisogni della collettività…così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale” (art. 2, c. 1/h). I secondi sono quelli delle stesse attività quando comportano un “corrispettivo economico su un mercato” (art. 2, c. 1/i). Tanto premesso, l’inserimento tra gli ‘interessi generali’ delle ‘reti e degli impianti funzionali ai servizi’ ha alimentato discussioni sulla effettiva possibilità, per gli Enti, di gestire le forniture dell’elettricità, del gas e delle telecomunicazioni. Su tali dispute, il Consiglio di Stato, Sez. V, si è espresso con la Sentenza n. 578 del 23/01/2019. Dice, nel dispositivo, che spetta esclusivamente all’Ente stabilire se sia presente un “interesse generale” insoddisfatto e tale da giustificare l’offerta di un servizio che “il privato, potrebbe non. ritenere vantaggioso” anche “contro corrispettivo economico”. E, aggiunge che, se pure l’attività fosse svolta congiuntamente da privati e da soggetti pubblici con la produzione di reddito, lo scopo dell’Amministrazione, ente non lucrativo, resta diverso perché volto ad “orientare concretamente il servizio a soddisfare un bisogno della collettività a prescindere dallo specifico vantaggio economico”. Deve sussistere, però, secondo i Giudici, una effettiva possibilità per l’Ente di incidere sulle decisioni strategiche per realizzare una “reale interferenza sul fine dell’impresa in presenza di interessi contrastanti”. Così, una partecipazione “pulviscolare” o con quote minoritarie non sarebbe idonea a indirizzare le scelte societarie a meno di accordi parasociali che assicurino al Socio Pubblico il controllo sui provvedimenti più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della partecipata. Diversamente, non si potrebbe parlare di “servizio di interesse generale”, ma solo di “sostegno finanziario ad una attività di impresa” (fonte: cit.). Ipotesi, non consentita dal TUSP. Questo è, per la Giurisprudenza. Salvo ogni errore di informazione e interpretazione.
Nei giorni scorsi è stata commentata l’attività di SEV-Iren Spa, società partecipata indirettamente dal Comune attraverso la Sistemi Salerno Holding, la cui maggioranza azionaria è stata trasferita a Iren, al 50%, contro il 48,82% della Holding e…

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