La Corte costituzionale, con la sentenza numero 131, depositata il 25 luglio 2025 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 219 della legge della Regione Puglia numero 42 del 2024, impugnato dal Governo. La Corte ha ritenuto che tale disciplina è irragionevole e sproporzionata, e lesiva del diritto di elettorato passivo, in violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione. Tale disposizione ha innovato la disciplina dei casi di ineleggibilità a presidente della regione e a consigliere regionale, che riguardano anche i sindaci dei comuni della Regione. Secondo la disciplina precedente, i sindaci potevano rimuovere le cause di ineleggibilità dimettendosi non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, cioè non oltre trenta giorni prima della data delle elezioni regionale. La disciplina dichiarata incostituzionale ha previsto, invece, che le dimissioni abbiano luogo non oltre centottanta giorni precedenti la scadenza fisiologica del consiglio regionale, pari a cinque anni dalla data delle elezioni, o non oltre sette giorni dalla data di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso avviene prima dell’ultimo semestre del quinquennio. La sproporzione – ha osservato la Corte – deriva innanzi tutto dalla notevole anticipazione del termine stabilito dal legislatore regionale rispetto al giorno fissato per la presentazione delle candidature, mentre altre normative regionali prevedono termini molto più contenuti. La sproporzione della norma deriva anche dal fatto che essa si applica indistintamente a tutti i sindaci, mentre altre leggi regionali limitano l’ineleggibilità ai sindaci di comuni con popolazione superiore a certe soglie. La Corte ha adottato una pronuncia che, recuperando una normativa già presente nell’ordinamento, sostituisce entrambi i termini indicati nella disposizione impugnata con quello del giorno fissato per la presentazione delle candidature, espressamente previsto dalla legge numero 165 del 2004, fermo restando il potere discrezionale del legislatore regionale di stabilire altro termine anteriore, purché nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
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