Aldo Bianchini
SALERNO – “Separazione delle carriere”, questo il titolo dell’ultimo lavoro letterario-giuridico dell’avv. Cecchino Cacciatore sul perchè siamo di fronte alla “occasione per abbandonare il processo della colpa”.
Ed è davvero per tutti noi l’occasione da non perdere per leggere questo libro composto da 63 pagine che espongono anche il decalogo per votare “SI” al referendum della prossima primavera sulla separazione delle carriere dei magistrati
Di seguito è riportato un riassunto del “Pampflet Separazione delle Carriere”:
Prefazione
* La prefazione intende consegnare immediatamente il significato dello scritto: “Separazione delle carriere – L’occasione per abbandonare il processo della colpa”, che potrebbe avere il sottotitolo: “Verso un nuovo processo liberale”.
* Viene espresso che la separazione delle carriere arriva con quasi 40 anni di ritardo.
* Il tema deve essere affrontato guardando alla Costituzione, senza condizionamenti o finalità politiche.
* L’argomentazione dell’Autore si basa su tre categorie: giurisdizione, verità e modello processuale.
* Si afferma che il modello accusatorio regge anche di fronte alla carenza di “cultura della giurisdizione” del Pubblico ministero, il quale è solo una parte.
* Si conclude che la “parità delle parti dinanzi al giudice è uno slogan se non sono separati i ruoli” e che “la Costituzione non è sotto attacco”.
Premessa
* Il dibattito sulla separazione delle carriere deve avere come richiamo imprescindibile e costante la cultura della giurisdizione.
* Questo è l’unico modo per ragionare sulla scelta del legislatore repubblicano di planare sul modello accusatorio a partire dal 1989, in linea con i principi della Costituzione.
* Il processo penale deve essere inteso come esperienza del limite nel senso della dialettica, espressione di democrazia, dove le visioni opposte di accusa e difesa hanno “medesimo valore e rango agli occhi di un terzo”.
- Cultura della giurisdizione e dialettica tra le parti
* È necessario riflettere se la separazione tra chi giudica e chi accusa orienti meglio il giudice verso il suo convincimento autonomo.
* Si critica l’ossimoro della cosiddetta “parte imparziale” come un monstrum della cultura giurisdizionale del Giusto processo, in quanto l’autorità della pretesa d’accusa non può essere equivalente alla veritas del giudice.
* Viene ribadita la necessità della “permanenza inscalfibile del pubblico ministero all’interno dell’ordine giudiziario” e il mantenimento della sua natura di organo libero da condizionamenti interni ed esterni.
- Inquisitorio e accusatorio tra colpa e accusa
* La differenza fondamentale tra i due modelli è che il modello inquisitorio ruota attorno al concetto di colpa, mentre quello accusatorio ruota attorno a quello di accusa.
* Il processo della colpa chiede la conferma di una verità già ricostruita, presumendo segni di responsabilità.
* Il processo dell’accusa richiede la dimostrazione di un’ipotesi attraverso un’argomentazione dialettica, e giunge alla verità solo dopo che il giudice, razionalmente superando ogni dubbio, rispetta la presunzione di innocenza.
* La separazione tra inquirente e giudice risponde alla coerenza del modello processuale accusatorio, lasciando inalterata l’indipendenza del magistrato d’accusa.
- Accusatorio e modello razionale della prova verso il ragionevole dubbio
* L’obiettivo della separazione delle carriere è esaltare definitivamente l’imparzialità del giudicare come metodo probatorio diverso e lontano da quello delle parti.
* L’imparzialità del giudice si sublima con la conferma o la confutazione delle ipotesi tramite le argomentazioni delle parti, nel principio del contraddittorio (art. 111 Cost.).
* Il modello di prova si incentra sul ragionevole dubbio e dipende da attori processuali tanto più idonei quanto più sono indipendenti reciprocamente.
- Con il codice Vassalli la verità del giudice non è l’avvio dell’accusa
* La profonda e radicale trasformazione del nostro ordinamento a seguito della riforma Vassalli del 1989 è ineludibile.
* Nel nuovo processo, il giudice valuta gli elementi di prova come la (sua) verità del processo.
* Con il codice Vassalli, giustizia non è l’avvio dell’accusa, ma l’approdo del giudice con la sua decisione.
* Il pubblico ministero rimane con un ruolo definito e saldo all’interno dell’ordinamento giudiziario, respingendo il sospetto che la riforma voglia rompere il principio di unità della magistratura.
- Vocazione personalista della Costituzione tra verità di Stato e ipotesi di accusa
* La Costituzione sviluppa una vocazione personalista che ribalta l’idea di Stato autoritario, non lasciando spazio a vecchie impostazioni stataliste.
* La verità del pubblico ministero non è più la verità dello Stato; la verità processuale si forma in contraddittorio delle prove che valgono a sostenere solamente una mera ipotesi di accusa.
* La separazione delle carriere è lo scioglimento di ogni residua ambiguità sulla posizione del pubblico ministero, in quanto ulteriore sviluppo e completamento del rito accusatorio annunciato dall’art. 111 della Costituzione.
- La costituzionalizzazione della magistratura
* L’avvento della Repubblica (1948) ha innescato una nuova cultura nella magistratura, che si è fatta interprete della Costituzione, assurgendo a baluardo della tutela dei diritti individuali e del controllo di legalità.
* La separazione delle carriere (di completamento costituzionale) mantiene i magistrati come un corpo solo nell’ordine giudiziario, ma con carriere diverse che esaltano le funzioni separate tra inquirente e giudicante, eliminando l’assurda figura della “parte imparziale”.
* La Corte Costituzionale ha chiarito che, pur considerando la magistratura come un unico ordine, non vi è alcun principio che imponga o precluda la configurazione unica o separata fra i magistrati addetti alle rispettive funzioni.
- La Costituzione non è sotto attacco
* Si critica l’invocazione generalizzata della difesa della Costituzione che porta ad ostracizzare chi sostiene la riforma.
* Il rito accusatorio è quello proprio della Costituzione repubblicana e bilancia la coercizione penale.
* Il giudice deve rimanere estraneo agli interessi politico criminali dello Stato ed è il baluardo di garanzie, rafforzato dalla sua indipendenza.
* La riforma non sgancia i pubblici ministeri dall’ordine giudiziario, ed essi continuano ad avere le guarentigie di autonomia e indipendenza.
* La separazione delle carriere si inserisce nel solco di riforme che l’hanno annunciata e preparata, ed è il completamento e perfezionamento del processo accusatorio.
* La riforma dell’art. 104 della Costituzione mantiene intatto il patto fondamentale secondo cui l’ordine giudiziario è schermato dall’autonomia e dall’indipendenza da ogni altro potere dello Stato, in particolare dall’esecutivo.
* L’ordine giudiziario continuerà ad operare in nome del popolo, per garantirne i diritti e le libertà contro gli abusi del potere.
- Poi venne l’inquisitorio
* Si pone l’interrogativo se magistrato d’accusa e magistrato giudicante, pur appartenendo allo stesso corpo, possano condividere lo stesso spazio di giustizia senza compromettere la logica dialettica del processo.
* La distinzione tra giudice e pubblico ministero è un presidio dell’equilibrio costituzionale tra funzioni e poteri della giurisdizione.
* Tale distinzione deve operare anche sulla struttura fondativa dei meccanismi di reclutamento, formazione e gestione delle carriere.
* Storicamente, “poi venne il processo inquisitorio”, che predilesse l’autorità in dispetto della libertà, mentre il processo accusatorio è la scelta costituzionale fondata sul giudice terzo e imparziale.
- Un ordine giudiziario unito ma separato dal potere e a difesa del giudice
* La preoccupazione che la separazione porti alla subordinazione del PM all’esecutivo è respinta, in quanto la riforma ribadisce il principio di separazione dell’ordine giudiziario dal “potere”.
* Viene evidenziata l’importanza della “cultura del giusto processo” e della centralità e difesa del giudice.
* Un giudice terzo e imparziale è baluardo rispetto alle iniziative di alcuni pubblici ministeri (es. abuso delle richieste di custodia cautelare, sconfinamento nel merito politico).
* Si propone di istituire un “CSM del pubblico ministero” e un “CSM del giudice”.
- CSM e autoreferenzialità
* L’obiettivo è rendere più trasparenti i rapporti interni alla magistratura e separare in modo netto le funzioni.
* È fondamentale mantenere salda l’indipendenza dai poteri politico ed esecutivo di entrambi, ma anche l’uno dall’altro, evitando che si valutino vicendevolmente nel medesimo consesso di autogoverno.
* Non si deve temere che un CSM per la sola funzione requirente rischi di portare ad autoreferenzialità, ma è piuttosto da temere un giudice debole.
- Rappresentanza del CSM e criteri di selezione
* Il CSM non è un organo di rappresentanza politica.
* I costituenti intendevano trovare un equilibrio tra estrazione interna ed esterna alla magistratura per evitare la politicizzazione o la corporativizzazione.
* La funzione consiliare del CSM è l’adozione di atti di alta amministrazione sulle carriere dei singoli magistrati, non atti politici.
* La composizione mista del CSM serve a “sganciare il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato” e ad “impedire il crearsi di una casta chiusa della Magistratura”. Il CSM ha la funzione di tutelare l’indipendenza dei magistrati, non di rappresentare l’Ordine Giudiziario.
- Critiche e perplessità circa l’Alta Corte Disciplinare
* Il vero punctum dolens è l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare, poiché lì si decide la fragilità o resistenza dell’indipendenza effettiva dei giudici rispetto al potere politico.
* Spostare la giurisdizione disciplinare fuori dal CSM può essere un progresso, se immaginato come giudice terzo e tecnicamente attrezzato.
* Le incertezze cruciali riguardano chi nomina i componenti, con quali criteri e distanze dai partiti, e quale sarà il rapporto con il CSM in tema di valutazioni professionali e incarichi.
- Il sorteggio per il CSM
* L’obiezione che il sorteggio svilisca l’organo costituzionale è contrastata, in quanto i magistrati sono tutti competenti per concorso.
* Il sorteggio dei membri togati esclude il potere elettorale delle correnti dell’ANM sul CSM e la possibilità di accordi spartitori.
* L’autorevolezza del sorteggiato deriva dal fatto che non ha un elettorato da coltivare e non replicherebbe il vincolo di mandato dei laici.
- La terzietà del giudice disciplinare
* La riforma risolverebbe il problema della terzietà del giudice disciplinare e dell’interferenza tra giudizio disciplinare e altre funzioni sullo status dei magistrati (valutazioni di professionalità, incarichi direttivi).
* L’istituzione dell’Alta Corte di disciplina (art. 105 Cost.) è vista nell’ottica di maggiore trasparenza.
* La sua composizione (2/3 formata per sorteggio, con 9 su 15 membri magistrati in esercizio da almeno venti anni) è garanzia di indipendenza.
- L’occasione da non perdere: abbandonare il processo della colpa
* Si invita a non perdere l’occasione di abbandonare il processo della colpa.
* La separazione è un tema di libertà contro l’autorità, in quanto il processo penale è un limite allo Stato controllore delle libertà individuali.
* Il pubblico ministero è una parte che agisce in nome di un interesse collettivo, a differenza del giudice che opera per la tutela del singolo individuo.
Appendice: Dieci buone ragioni per dire Si (Decaloghi del Sì dell’Unione Camere Penali Italiane e dell’Organismo Congressuale Forense)
La sezione riporta i punti salienti a sostegno della riforma:
* Un giudice terzo è la prima garanzia di libertà.
* Ruoli diversi, stesse garanzie: due carriere diverse, una sola giustizia al servizio delle persone, che distingue i ruoli rendendoli autonomi e complementari.
* Per un processo davvero equo, ad armi pari: la parità delle parti garantisce i diritti di tutti, con il giudice terzo e imparziale.
* Come in tutte le democrazie liberali: l’Italia, che rappresenta un’anomalia, deve allinearsi ai modelli liberali dove giudici e pubblici ministeri dipendono da organizzazioni distinte.
* Una giustizia che fa paura non è giusta: separare le carriere significa renderla più trasparente e credibile.
* Separare per difendere autonomia e indipendenza del giudice: separare assicura l’autonomia del giudice e aiuta a difendere l’indipendenza della magistratura da ogni condizionamento.
* Sorteggio dei componenti del CSM: più trasparenza e meno correntismo: verranno superate le logiche del correntismo che condizionano nomine e carriere, e il CSM tornerà organo di garanzia.
* Il Presidente della Repubblica, garante dell’equilibrio e dell’unità della giustizia: il Capo dello Stato presiederà entrambi i Consigli Superiori, assicurando coerenza e indipendenza.
* Un’Alta Corte per una giustizia che risponde a tutti: l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, autonoma e indipendente, garantirà che le responsabilità siano valutate con terzietà e trasparenza.
* Una battaglia di libertà, non di potere: la separazione delle carriere è un atto di civiltà per una giustizia più giusta e trasparente.
* L’Organismo Congressuale Forense aggiunge che la riforma realizza il diritto a un giudice terzo, più forte, elimina le degenerazioni correntizie interne alla Magistratura e che l’unità delle carriere è stata introdotta nel 1941 dal governo autoritario fascista.

Ancor più convinto di votare SI, dopo aver letto con la giusta attenzione, quanto scritto dall’Avv Cecchino Cacciatore, che per storia familiare e per il suo impegno civico e professionale, sicuramente non può essere considerato di destra e benché mai, “fascista”. Saluti