La Corte Costituzionale ,con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026 ha ribadito il principio ,”nei rapporti fra conviventi di fatto si deve sospendere il decorso del termine di prescrizione”.

da Pietro Cusati ( Giurista -Giornalista)

Il diritto che un convivente vanta nei confronti dell’altro si deve sospendere il decorso del termine di prescrizione. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 7,del 23 gennaio 2026 , accogliendo le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, sollevate dal Tribunale di Firenze. In particolare, la norma del codice civile , secondo cui il termine di prescrizione si sospende tra i coniugi , è stata ritenuta lesiva degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la prescrizione resta sospesa tra i conviventi di fatto.  La Corte ha rilevato che l’evoluzione giurisprudenziale e normativa – culminata nella legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e le convivenze – ha riconosciuto alla convivenza di fatto piena dignità quale formazione familiare tutelata dall’articolo 2 della Costituzione. Sulla base di tale presupposto ha affermato che la ratio della norma censurata, finalizzata a preservare il legame affettivo e l’unità familiare, si rinviene non solo nei rapporti tra coniugi, ma anche nei rapporti tra conviventi di fatto. In particolare, «sia che il vincolo affettivo scaturisca dal matrimonio sia che origini da una convivenza stabile» non si può esigere «l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca». Tanto ai coniugi, quanto ai conviventi di fatto non si può imporre «l’alternativa fra il sacrificio del rapporto affettivo, da un lato, e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto, dall’altro lato». In entrambe le ipotesi la Corte ha ravvisato un contrasto con l’articolo della 2 Costituzione. La Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, che la sospensione della prescrizione è applicabile alla convivenza di fatto, anche ove questa non sia stata registrata. Infatti, perché possa operare la sospensione della prescrizione è sufficiente che si possa provare con certezza a posteriori l’inizio e la fine della stabile convivenza.  Da ultimo, la Corte ha precisato che l’intervento sull’articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, nel riferirsi ai «conviventi di fatto» ricomprende – grazie alla definizione di cui all’articolo 1, comma 35, della legge n. 76 del 2016 – tanto la convivenza stabile tra persone di diverso sesso, quanto quella tra persone dello   stesso sesso. Con la sentenza n.7,depositata il  23 gennaio 2026,  la Corte Costituzionale conferma  che il dato rilevante ai fini della sospensione della prescrizione non è l’esistenza del vincolo matrimoniale, bensì la sussistenza di un legame affettivo di coppia e di una comunione di vita, ben presenti anche nella convivenza di fatto, che rendono moralmente inesigibili gli atti interruttivi della prescrizione.L’istituto della prescrizione mira a garantire la certezza del diritto tra le parti di un rapporto e non nei confronti dei terzi, tant’è che essa non è rilevabile d’ufficio (art. 2938 cod. civ.), deve essere eccepita e può essere oggetto di rinuncia una volta maturata (art. 2939 cod. civ.).Sia il legislatore sia la giurisprudenza costituzionale e di legittimità danno per presupposta la possibilità di provare la sussistenza della convivenza di fatto relativamente a un arco temporale di riferimento. Per la Consulta non trova conferma l’idea di una presunta incompatibilità fra l’istituto della sospensione della prescrizione e i caratteri propri della convivenza di fatto, La Corte Costituzionale ribadisce l’irragionevole disparità di trattamento che l’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. determina fra il coniuge e il convivente di fatto, unitamente alla lesione di interessi tutelati dall’art. 2 Costituzione ,La Consulta ha  dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto. La Corte Costituzionale ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.

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