L’Antitrust ha irrogato una sanzione di venticinque mila euro a una società produttrice di orologi .

 

da Pietro Cusati (giurista – giornalista)

 

Secondo l’Antitrust la società Morellato spa, ha attuato un’intesa verticale all’interno del proprio sistema di distribuzione selettiva attraverso una strategia di controllo degli sconti massimi applicabili dai gioiellieri autorizzati, impedendo loro anche di operare su piattaforme di intermediazione terze. La società è attiva nella produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi di fascia media accessibile.Vende i propri prodotti alle gioiellerie attraverso un sistema di distribuzione selettiva, limitando i propri distributori autorizzati sulla base di determinati criteri di qualità.  Nei contratti di distribuzione selettiva, la società  include una clausola esplicita che vieta ai distributori di vendere su piattaforme di mercato online di terzi. ). Al contrario la medesima società è attiva su tali mercati attraverso i propri negozi ufficiali e la società consente alle piattaforme digitali di vendere i suoi prodotti. Nel 2025, l’Antitrust  ha avviato un procedimento per presunta violazione dell’articolo 101 TFUE, al fine di verificare se tale clausola fosse idonea a impedire l’uso effettivo di internet all’interno della propria rete di distribuzione. Nel corso dell’istruttoria è emersa la centralità di tale canale sia per la società Morellato,spa, che per i distributori, anche a esito di una survey dell’attività di distribuzione dei gioiellieri autorizzati.  In particolare, è emerso che Morellato attraverso i marketplace realizza una quota rilevante delle proprie vendite online e che i suoi marchi di gioielli e orologi sono tra i più venduti presso i distributori. Peraltro i distributori hanno confermato l’attuale importanza del marketplace e la sua centralità nel futuro. L’istruttoria ha dimostrato che Morellato monitora le attività dei distributori sia sui marketplace che sui propri siti web tramite un software esterno al quale la Società fornisce tutti i parametri di ricerca rilevanti.  Morellato applica, inoltre, un’ampia gamma di misure di ritorsione nei confronti dei rivenditori che non rispettano le sue istruzioni, tra cui richiami e solleciti, richieste 4 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di revoca di sconti o vendita di prodotti, blocco automatico degli ordini, blocco degli account Amazon e minacce di recesso dal contratto.  x. La pratica di RPM è, quindi, una restrizione della concorrenza di natura hardcore ai sensi del VBER e dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. In questo contesto, il comportamento di Morellato non è esentabile ai sensi del VBER.  xi. xii. In merito alla clausola, secondo gli Orientamenti della Commissione, nei casi in cui le restrizioni relative all’uso dei marketplace siano applicate in modo discriminatorio è improbabile che le stesse soddisfino le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE. Tale clausola costituisce, pertanto, una restrizione, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, in quanto idonea a incidere sulla concorrenza intrabrand tra Morellato e i suoi distributori e, parimenti, non è giustificata, necessaria né proporzionata con riferimento a obiettivi di tutela dei prodotti oggetto della distribuzione selettiva, essendo, altresì, applicata in modo discriminatorio da Morellato. In conclusione, la condotta di Morellato configura un’intesa verticale in violazione dell’articolo 101 del TFUE attraverso: (i) la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il prezzo di rivendita, con l’imposizione di livelli di sconto massimi pre-determinati e (ii) il divieto discriminatorio di utilizzo di siti terzi e marketplace.

 

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