626 Comuni ,15 capoluoghi di provincia al voto, per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, eventuale ballottaggio previsto il 7 e 8 giugno 2026.

 

 

da Pietro Cusati ( Giurista-Giornalista)

 

 

Le candidature per le prossime elezioni amministrative, dovranno essere presentate a mano alla segreteria del Comune, dalle ore 8,00 del trentesimo giorno, alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Il segretario comunale è tenuto a rilasciare ricevuta anche in caso di irregolarità, mentre la verifica della documentazione spetterà alla commissione elettorale circondariale, che dovrà concludere l’esame entro il giorno successivo alla scadenza. I provvedimenti di esclusione potranno essere impugnati entro tre giorni dinanzi al TAR. Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha diffuso la “Pubblicazione n. 1 del 2026”, il vademecum che disciplina la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. Il documento, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, introduce importanti novità in vista delle prossime consultazioni amministrative, con l’obiettivo di semplificare le procedure e garantire la massima trasparenza. Una delle principali innovazioni riguarda l’abbattimento delle barriere fisiche per chi vuole candidarsi o sostenere una lista. Per la prima volta, in attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 3/2025) e del decreto-legge n. 27/2025, viene ufficialmente riconosciuta la possibilità per gli elettori affetti da gravi impedimenti fisici (come cecità o amputazioni) o per coloro che si trovano in condizioni di voto domiciliare di sottoscrivere le liste di candidati e le stesse dichiarazioni di accettazione della candidatura mediante firma digitale o elettronica qualificata. Tale modalità, che non richiede ulteriore autenticazione, dovrà essere corredata da un’apposita certificazione medica.Le Istruzioni ribadiscono la distinzione operativa tra comuni con popolazione inferiore o superiore ai 15.000 abitanti (e i capoluoghi di provincia, che seguono le regole dei centri più grandi). Tra gli adempimenti fondamentali, si segnala l’obbligo per i partiti e i movimenti politici (esclusi i comuni sotto i 15mila abitanti) di pubblicare online, entro il 14° giorno antecedente il voto, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato.Per quanto riguarda le quote di genere, : nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati in lista. Nei comuni sotto i 5.000 abitanti, invece, è fatto assoluto divieto di presentare liste composte da candidati di un solo sesso, pena la ricusazione da parte della commissione elettorale.Il Viminale richiama l’attenzione sulla disciplina dei mandati dei sindaci. Mentre nei piccoli centri (fino a 5.000 abitanti) non ci sono limiti alla rieleggibilità consecutiva, nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti si può fare al massimo un terzo mandato consecutivo. Per i centri sopra i 15.000 abitanti, il limite resta fissato a due mandati consecutivi.Viene inoltre ribadito il divieto per un candidato di accettare la proposta in più di una lista nello stesso comune o in più di due comuni diversi, qualora le elezioni si svolgano nello stesso giorno.

 

 

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