Il consigliere comunale può impugnare gli atti dell’ente solo in presenza di una lesione diretta e concreta delle proprie prerogative.

 

 

da Pietro Cusati ( Giuista-Giornalista)

 

Il TAR Lazio ,con una recente sentenza del 17 febbraio 2026 , n. 03046/2026, ha ribadito che il consigliere comunale può impugnare gli atti dell’ente solo in presenza di una lesione diretta e concreta delle proprie prerogative, non è possibile utilizzare l’istituto della convalida per recuperare variazioni di bilancio ormai decadute ai sensi dell’art. 175 del TUEL.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II bis,è intervenuto su due principi centrali del diritto amministrativo locale, la legittimazione del consigliere comunale ad agire in giudizio e i limiti dell’istituto della convalida in materia di atti di bilancio.Il consigliere comunale non può impugnare qualsiasi deliberazione dell’ente di appartenenza, ma solo quegli atti che incidano in modo diretto, concreto e specifico sulle sue prerogative funzionali. Ne consegue che non è ammesso un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione attraverso lo strumento del ricorso giurisdizionale, pena la trasformazione del giudizio amministrativo in una forma di sindacato politico sull’operato dell’ente.La legittimazione, secondo il TAR, sussiste solo quando siano compromessi diritti partecipativi essenziali del consigliere, come la corretta convocazione dell’organo, l’adeguata informazione sugli atti o la possibilità effettiva di esercitare il diritto di voto. In assenza di tali presupposti, l’impugnazione è inammissibile. La sentenza affronta il rapporto tra la disciplina delle variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza e i limiti dell’autotutela amministrativa. Secondo il TAR Lazio il termine previsto dall’art. 175, comma 4, del D.lgs. 267/2000 (TUEL) per la ratifica consiliare ha natura perentoria, la sua inosservanza comporta la decadenza dell’atto.Da ciò discende un principio rilevante, la decadenza di atti di bilancio non può essere sanata attraverso l’istituto della convalida ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che presuppone la mera annullabilità dell’atto e non è compatibile con una fattispecie di inefficacia sopravvenuta prevista da norma speciale. Non è consentito “recuperare” con strumenti generali dell’autotutela ciò che il legislatore ha dichiarato definitivamente inefficace per decorso del termine. La decisione conferma un doppio principio, da un lato, la tutela giurisdizionale del consigliere comunale resta circoscritta alla protezione effettiva delle sue prerogative funzionali; dall’altro, in materia di bilancio, la disciplina del TUEL prevale e non consente deroghe attraverso istituti di carattere generale.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *