da Pietro Cusati (Giurista- Giornalista)
Obbligo della pubblica amministrazione, ad ogni inerzia va comunque definita con un atto espresso.
Il Tribunale amministrativo della Campania conferma la piena tutelabilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento: La pubblica amministrazione è sempre tenuta a concludere il procedimento e non può sottrarsi all’obbligo decisionale con condotte omissive o atti non DEFINITIVI,Il TAR della Campania, Sez. III,con sentenza del 15 maggio 2026, torna a delineare con chiarezza i confini dell’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione, riaffermando un principio consolidato in materia di silenzio-inadempimento.Il TAR Campania ribadisce che l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. è finalizzata a ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza del privato mediante un provvedimento espresso, quale che ne sia il contenuto. Ne consegue che la persistente inerzia oltre i termini procedimentali integra una violazione autonoma del dovere di conclusione del procedimento, imposto dall’art. 2 della legge n. 241/1990.Il TAR chiarisce inoltre che, ai fini della cessazione della materia del contendere o dell’eventuale improcedibilità del ricorso, è necessario un provvedimento effettivamente conclusivo del procedimento: non sono sufficienti atti meramente interlocutori, infraprocedimentali o di rinvio, che non determinano la definizione della vicenda amministrativa e si risolvono in un illegittimo protrarsi dell’inerzia.Particolarmente significativo il passaggio in cui il giudice amministrativo evidenzia che anche un atto soprassessorio non è idoneo a interrompere il silenzio-inadempimento, poiché non realizza l’obbligo di provvedere, ma si traduce in una sostanziale dilazione sine die della decisione.Sulla base di tali principi, il TAR accerta l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune intimato e ne ordina la conclusione del procedimento entro 30 giorni, ribadendo che l’obbligo di provvedere sussiste in ogni caso e non ammette vuoti decisionali. È altresì confermata la possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, quale strumento sostitutivo volto a garantire l’effettività della tutela.La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza la centralità del dovere di conclusione del procedimento amministrativo quale presidio di legalità e garanzia di effettività della tutela del cittadino nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione.