da Pietro Cusati ( Giurista- Giornalista)
Il 23 luglio 2026,il Consiglio dei Ministri, ha approvato un disegno di legge recante modifiche in materia di imputabilità del minore. Il provvedimento interviene sull’articolo 98 del Codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. Muta così il criterio di accertamento: la capacità non deve più essere positivamente verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l’imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. Resta ferma la diminuzione della pena prevista per i minori imputabili.Il disegno di legge modifica, di conseguenza, l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, prevedendo che il giudice e il pubblico ministero possano acquisire anche elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità del minore. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni,il dpr 488 del 1988, stabilisce che le disposizioni in esso contenute si osservano nei procedimenti a carico di minorenni e che, per quanto in esso non previsto, si applicano quelle del codice di procedura penale .Con il codice di procedura penale si intende garantire una modalità processuale che riconosca che il processo penale minorile sia un evento delicato e importante nella vita del minore che deve essere adeguato alle esigenze di una personalità in fase evolutiva, ciò determina la previsione di un processo che, pur mantenendo le garanzie del processo penale ordinario, limita, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con il circuito penale necessariamente determina sul soggetto coinvolto. Viene così a delinearsi un sistema di giustizia differenziato, con il passaggio del minore da oggetto di protezione a soggetto titolare di diritti specifici, che necessitano di specifica tutela. Inoltre, il nuovo codice di procedura penale tende a dare attuazione ad alcuni principi che ispirano l’operato del sistema della Giustizia minorile e che il codice stesso interpreta e definisce fornendo gli strumenti per raggiungere i principi medesimi.Il processo penale minorile deve adeguarsi, sia nella sua concezione generale, sia nella sua applicazione concreta, alla personalità del minore e alle sue esigenze educative, in quanto deve essere teso alla reintegrazione del minore nella società. Il processo penale, quindi, come sede di verifica del possibile disagio del ragazzo, deve tendere a restituire il soggetto alla normalità della vita sociale, evitando gli interventi che possano destrutturarne la personalità. Ciò comporta la necessità che tutti i soggetti coinvolti nel processo debbano tenere conto delle caratteristiche di personalità del ragazzo e delle sue esigenze educative, che devono essere i parametri a cui commisurare le scelte da adottare in sede processuale. Il processo deve avere finalità educative e responsabilizzanti.Il giudice ha il compito di illustrare il significato del processo, i contenuti, le ragioni, anche etico-sociali delle decisioni.