da Pietro Cusati ( Giurista- Giornalista)
Il Consiglio dei Ministri n.185 ,del 4 agosto 2026, su proposta del Presidente, Giorgia Meloni, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti, in attuazione della delega recata dall’articolo 3 della legge 7 gennaio 2026, n. 1 in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa per danno erariale.L’intervento è volto a incrementare l’efficienza della Corte e a valorizzare la connessione fra le attribuzioni di controllo, referenti e consultive, da un lato, e quelle giurisdizionali, dall’altro, rispondendo a un’esigenza di complessiva unitarietà nell’esercizio delle funzioni intestate all’Istituto.A livello centrale le sezioni si riducono da dieci a cinque e si articolano in collegi: tre svolgono funzioni di controllo, referenti e consultive, con competenza determinata per materia, raggruppando per aree omogenee le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi pubblici; alla quarta sono attribuite le funzioni di controllo sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e sulle società a partecipazione pubblica, nonché le funzioni consultive e referenti relative agli stessi enti e società; la quinta svolge funzioni giurisdizionali e di finanza pubblica ed è organo di giurisdizione contabile di secondo grado e, in talune materie, in unico grado di merito.L’esercizio unitario delle funzioni trova riconoscimento anche nella riorganizzazione delle sezioni riunite e delle funzioni nomofilattiche che esse sono chiamate a svolgere in materia sia di controllo sia di giurisdizione: ai collegi nei quali le sezioni riunite si articolano partecipano sempre i presidenti delle cinque sezioni centrali.A livello regionale è prevista una sola sezione, articolata in due collegi, per l’esercizio unitario delle funzioni di controllo e giurisdizionali. Resta immutata l’articolazione territoriale della Corte dei conti nelle regioni ad autonomia speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.Il provvedimento reca una disciplina inedita dei procedimenti di controllo, consultivi e referenti, dettando i principi generali che trovano applicazione in ogni caso, le regole per la composizione dei collegi e le norme sulle singole tipologie di controllo e sul loro specifico svolgimento. Sono inoltre individuati gli atti che gli enti locali, con norma di statuto adottata previo parere della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità.Quanto alla funzione requirente, le funzioni di procuratore regionale sono affidate a viceprocuratori generali e non più a magistrati con qualifica di presidente di sezione. Sono rafforzate le funzioni di indirizzo e coordinamento del procuratore generale, che comprendono l’atto di indirizzo annuale con il quale il procuratore generale, sentiti i procuratori regionali, individua i criteri di priorità per la trattazione dei procedimenti istruttori, da adottare e applicare in modo omogeneo; il potere di avocazione; la sottoscrizione congiunta di determinati atti da parte del procuratore generale, del procuratore regionale e del magistrato titolare dell’istruttoria; l’affiancamento di magistrati della procura generale ai colleghi delle procure regionali.All’incremento dell’efficienza della Corte concorrono i nuovi istituti deflativi del contenzioso, e in particolare la definizione alternativa a seguito dell’invito a dedurre, nonché l’ampliamento dei giudizi a istanza di parte.Sono sistematizzati i requisiti di partecipazione e la procedura del concorso a referendario, anche mediante l’introduzione delle prove psico-attitudinali, e sono ridefinite le condizioni per la nomina di consiglieri della Corte da parte del Governo e delle Regioni. La prima assegnazione del magistrato è alle funzioni di controllo; nel corso della carriera il magistrato contabile svolge tutte le funzioni attribuite alla Corte, sulla base di un principio di rotazione e di un’adeguata formazione; sono stabiliti limiti minimi e massimi di permanenza nella medesima posizione organizzativa; è vietato il passaggio diretto dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti; il consiglio di presidenza dispone di una pluralità di strumenti per destinare i magistrati alle posizioni con i maggiori carichi di lavoro.In materia di azione e procedimento disciplinare, il provvedimento recepisce sul piano sostanziale gli illeciti, nell’esercizio o al di fuori delle funzioni, oggi previsti per i magistrati ordinari, e le relative sanzioni, colmando una lacuna dell’ordinamento della magistratura contabile.Il decreto reca la nuova pianta organica dei magistrati contabili. Il numero complessivo resta confermato in 636 unità: i procuratori generali aggiunti passano da uno a quattro, in ragione dei maggiori poteri di indirizzo e coordinamento attribuiti alla procura generale; i presidenti di sezione si riducono da cento a settantacinque e, correlativamente, l’insieme delle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario sale a 554 unità.