Antitrust : accolti da Trenitalia gli impegni su ostacoli ai rimborsi per ritardi prolungati e cancellazioni treni.

 

 

da Pietro Cusati ( Giurista-Giornalista)

 

Nel mese di dicembre 2025, l’Antitrust  ha avviato il procedimento  volto a verificare se Trenitalia S.p.A. abbia realizzato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo.  In particolare, secondo quanto ipotizzato dall’Antitrust ,Trenitalia adotterebbe condotte idonee a ostacolare il diritto all’indennizzo spettante ai passeggeri, in caso di ritardi del treno alla stazione d’arrivo, effettivi o prevedibili prima della partenza, superiori a 60 minuti, oppure a seguito della soppressione del viaggio da parte del vettore, per cause imputabili al professionista, quando il consumatore non effettui il viaggio acquistato”. Secondo l’Antitrust ,Trenitalia subordinerebbe il rimborso integrale del biglietto, al previo assolvimento, da parte del passeggero, di un onere non previsto dalla normativa , ossia la richiesta di attestazione di rinuncia al viaggio. Inoltre, secondo l’Antitrust , i canali messi a disposizione per espletare tale adempimento sarebbero ingiustificatamente limitati e porrebbero in capo ai consumatori termini di decadenza stringenti e non puntualmente precisati per esercitare un loro incontestabile diritto. La proposizione degli impegni da parte di Trenitalia non può essere interpretata quale diretta o indiretta ammissione della fondatezza delle contestazioni paventate dall’Antitrust  nel provvedimento di avvio del Procedimento. Gli impegni proposti sono da considerarsi validi nella loro interezza a partire dalla pubblicazione del provvedimento di accettazione degli stessi da parte dell’Antitrust , fermo restando i tempi necessari per le singole implementazioni. Trenitalia  dovrà eliminare il requisito della previa attestazione di rinuncia al viaggio e potenziare i canali già esistenti per la presentazione della richiesta di rimborso. Inoltre dovrà creare una pagina del sito web per fornire le principali informazioni, utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria.L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria, avviata a dicembre 2025, nei confronti di Trenitalia. Il procedimento contestava la possibile frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto nel caso in cui il consumatore rinunci al viaggio quando sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione del viaggio, che il treno giunga alla destinazione finale con un ritardo pari o superiore a 60 minuti. In particolare, per ricevere il rimborso, Trenitalia imponeva ai passeggeri un onere sproporzionato e non previsto dalla normativa sui diritti dei passeggeri ferroviari: dovevano infatti ottenere un’attestazione della propria rinuncia al viaggio, rivolgendosi, nell’imminenza del disservizio, al call center telefonico o alla biglietteria della stazione.L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria senza accertare l’infrazione e rendendo obbligatori gli impegni presentati da Trenitalia in quanto idonei a superare le criticità inizialmente contestate. Nello specifico, la società si è impegnata a eliminare il requisito della previa attestazione di rinuncia al viaggio per tutte le richieste di rimborso e a potenziare i canali già esistenti per la presentazione della richiesta di rimborso. Inoltre, Trenitalia dovrà creare un’apposita pagina del proprio sito web per fornire agli utenti le principali informazioni, utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria. Entro tre mesi Trenitalia dovrà informare l’Autorità delle azioni intraprese per rispettare gli impegni assunti.

 

 

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