Il Senato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, tra chi accusa e chi giudica, sul sorteggio per l’individuazione dei componenti del Csm e una giustizia disciplinare per i magistrati non condizionata dall’appartenenza correntizia. In autunno è previsto il calendario delle letture confermative dei due rami del Parlamento, prima del preannunciato referendum che dovrebbe svolgersi nella primavera del 2026.L’attuale articolo 104 della Costituzione afferma che: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. La riforma aggiunge un’altra frase , specificando che essa “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.La riforma costituzionale prevede che all’attuale Consiglio Superiore della magistratura, ne subentreranno due: uno “della magistratura giudicante” , che sarà composta dai giudici, ed uno “della magistratura requirente” , i pubblici ministeri. Entrambi gli organi sono presieduti dal Presidente della Repubblica e ne fanno parte di diritto rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. I membri dei due Consigli Superiori non saranno elettivi, i Csm saranno composti per un terzo da membri laici e per due terzi da togati. I primi saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune, mentre i secondi saranno sorteggiati tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, che avranno i requisiti che stabilirà una successiva legge ordinaria . I componenti dei due Csm ,durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.I due Csm perdono i poteri disciplinari oggi affidati ad una Sezione speciale dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura. Essi avranno competenze per quanto riguarda le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi di tutti i magistrati è attribuita all’Alta Corte disciplinare. Essa sarà composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica; 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi che il Parlamento in seduta comune compila con elezione; 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione; 3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent’anni di attività e esperienza in Cassazione. I togati sono la maggioranza, ma il presidente viene eletto tra i laici. Durano in carica 4 anni, e l’incarico non è rinnovabile.Tra le novità previste dalla riforma, le sentenze sono ricorribili solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Le sentenze non sono impugnabili in Cassazione come prevede l’articolo 111 della Costituzione. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell’Alta Corte. Dopo il referendum devono essere varate le leggi attuative.
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