da Pietro Cusati ( Giurista- Giornalista)
Con la sentenza n. 132, depositata il 25 luglio 2025 , la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Trattasi di un giudizio instaurato da una persona affetta da sclerosi multipla, la quale, trovandosi nelle condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, come verificate dall’azienda sanitaria territorialmente competente, versa tuttavia nell’impossibilità di procedere all’autosomministrazione del farmaco letale, in quanto priva dell’uso degli arti, a causa della progressione della malattia, e non essendo reperibile sul mercato la strumentazione necessaria all’attuazione autonoma del suicidio assistito, cioè una pompa infusionale attivabile con comando vocale ovvero tramite la bocca o gli occhi, uniche modalità consentite dallo stato attuale di progressione della malattia. Chiamato a pronunciarsi sul ricorso per provvedimento d’urgenza tramite il quale la persona medesima ha chiesto accertarsi che il proprio diritto di autodeterminazione in materia di fine vita includa la possibilità di scegliere la somministrazione del farmaco da parte di terzi, il Tribunale di Firenze ha censurato l’articolo 579 del codice penale, che punisce il reato di omicidio del consenziente, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, sussistenti le condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, attui materialmente la volontà del malato il quale, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa procedervi in autonomia. Ove tali dispositivi potessero essere reperiti in tempi ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente, questa «avrebbe diritto ad avvalersene». La Corte afferma che la persona rispetto alla quale siano state verificate le condizioni di accesso all’opzione di fine vita «ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego». A tanto il Servizio sanitario nazionale è tenuto «nell’esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili».