IL BONUS SPETTA ANCHE AL PERSONALE EDUCATIVO

da Marco Bencivenga

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con Sentenza n° 7787/2016, ha riconosciuto il diritto degli istitutori con contratto a tempo indeterminato, alla fruizione del bonus relativo all’ autoformazione e all’aggiornamento. Abbiamo incontrato l’avv. Margaret Infante del gruppo “Legali per il Personale Educativo ” che per primo ha depositato il ricorso per il personale educativo, per chiedere chiarimenti in merito all’importante provvedimento emesso dalla Terza Sezione Bis di Roma.

d. : Avv. Infante il TAR Lazio ha riconosciuto il diritto negato dalla l. 107/15. Un risultato sperato o preveduto?

r.: Non abbiamo mai avuto dubbi sulla fondatezza del ricorso e fin dalla pubblicazione del decreto ministeriale, lo stesso che ha istituito il bonus per l’aggiornamento dei docenti, escludendo di fatto il personale educativo è stato subito chiaro che poneva in essere  una mera disparità di trattamento sanabile innanzi al giudice amministrativo.

d.: Quanto è importante questa sentenza per questa categoria professionale?

r.: E’ di notevole rilievo questo provvedimento dal momento che, richiamando la sent. 7721/2014, da noi più volte divulgata e inviata alle varie università per consentire ai nostri colleghi la possibilità di essere ammessi ai TFA per l’abilitazione al sostegno su scuola primaria, rappresenta un altro tassello al fine di ottenere il giusto riconoscimento che è dovuto a questi professionisti della formazione. E’ bene precisare, tuttavia, che gli educatori sono impegnati a far fronte a realtà complesse, caratterizzate da molteplici e variegati aspetti della vita degli adolescenti, quindi sono docenti a 360° dal momento che si dedicano ai convittori 24h su 24: per questo solo, avrebbero meritato, sin da subito, tutela e riconoscimento, per l’ottenimento dell’aggiornamento che ha di sicuro un costo non esiguo.

d.: Cosa prevede di fare il gruppo” Legali per il Personale Educativo” ?

r.: Il nostro gruppo, attivo già da diversi anni, ha rivendicato da subito le istanze della categoria che rappresenta, così come aveva già anticipato l’esito del ricorso per gli educatori precari.

Per questo e per altri motivi, desidera mettersi al servizio di quanti vogliano contribuire a condurre la figura ormai obsoleta dell’educatore, verso una nuova era.

In particolare siamo pronti a rivendicare la qualifica di docente, così come già stabilito dall’art 121 del D.P.R. n. 417/1974, presso ogni sede.

I PUNTI SALIENTI DELLA SENTENZA

“Dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria e di cui sopra emerge, pertanto, con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, la quale si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all’interno dell’area professionale del personale docente. […]

In particolare, si richiama l’orientamento giurisprudenziale in materia di ammissione ai P.A.S. e all’equiparazione del titolo abilitativo di personale educativo nelle istituzioni educative rispetto al titolo abilitativo all’insegnamento nella scuola primaria (cfr., da ultimo, la sentenza della sezione n. 7721/2014 del 18.7.2014, di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di esclusione dal P.A.S. per mancanza del predetto requisito, che fa seguito all’ordinanza cautelare n. 53/2014 di reiezione dell’istanza cautelare, la quale ultima è stata riformata in sede di sospensiva dal C.d.S. con l’ordinanza n. 1084/2014, con la quale è stato ritenuto che l’appello fosse “affidato a censure non sfornite di fumus boni iuris”); […]

Si richiama, altresì, l’orientamento espresso dalla sezione, da ultimo, con specifico riguardo al D.M. n. 105 del 23.2.2016 di indizione del nuovo concorso per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria nella parte in cui, all’art. 3, comma 2, non prevede espressamente la partecipazione di coloro che sono in possesso del titolo abilitativo di personale educativo nelle istituzioni educative limitatamente ai posti della scuola primaria (cfr., ordinanza n. 3212/2016 del 15.6.2016), laddove è stato appunto richiamato quanto in precedenza evidenziato nella sentenza n. 7221/2014 della sezione e di cui in precedenza. […]

LA SENTENZA

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/c dsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/inde x.html?ddocname=SHDDLAZ2IADRLWCVF2X4XNWRYU&q=

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