Buona Scuola: il caso della Santoro

Da avv. Giovanni Maria di Lieto

 

MILANO – Con sentenza del 11/04/2017, il Tribunale ordinario di Milano Sezione Lavoro accoglie le tesi dell’Avv. Giovanni Maria di Lieto difensore della Sig.ra Teresa Santoro, residente a Atrani, in Provincia di Salerno.

La cd. “buona scuola” è uno dei provvedimenti più discussi e contrastati del Governo Renzi.

L’art. 1 comma 108 della L. 107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale (“I docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016 partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale”).

Con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno del 15/06/2016, la Sig.ra Santoro, in parziale riconoscimento degli anni di servizio svolti presso un Istituto paritario, ha avuto accesso alla procedura di mobilità di cui alla L. 107/15 con punteggio ridotto (21 punti, riferiti a 7 anni – anni scolastici dal 2001 al 2008), con conseguente venir meno di ogni possibilità di essere destinata in Campania, vicina al proprio nucleo familiare composto dal marito e dalle loro due figlie, tutti residenti ad Atrani, in Provincia di Salerno.

In ragione di ciò, la ricorrente (che aveva svolto servizio presso un Istituto paritario sino al 2015) si è trovata ad essere penalizzata di ben 21 punti (3 x 7) con conseguente grave perdita di chances di trasferimento in Campania.

Era stata assegnata dal 01/09/2016 in Provincia di Milano, con attribuzione dell’incarico triennale.

Con ricorso di gennaio 2017, il difensore chiedeva al Giudice del Lavoro di Milano, previa disapplicazione delle “Note Comuni” allegate al CCNI dell’8 aprile 2016, di dichiarare illegittimo il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno del 15/06/2016 e conseguenzialmente di accertare il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a. s. 2016/2017, del servizio di insegnamento svolto presso l’Istituto scolastico paritario dall’a. s. 2001-2002 all’a. s. 2014-2015 nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, oltre alla ricostruzione di carriera negli stessi termini.

Con sentenza del 11/04/2017, il Tribunale ordinario di Milano Sezione Lavoro accoglie le tesi dell’Avv. Giovanni Maria di Lieto, con queste motivazioni:

“Rilevato in particolare il successivo D.L. 255/2001, a fronte della equiparazione di servizi statali e paritari disposta dalla L. 62/2000, prevede che questi ultimi siano valutati in ugual misura: “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” (cfr. art. 2, comma 2);

Ritenuto che in ragione delle suddette norme non si giustifica la distinzione operata delle disposizioni di cui alle “Note Comuni” del CCNI 8 aprile 2016, che arrestano l’equiparazione valutativa per il servizio prestato nelle scuole paritarie, ai fini della ricostruzione della carriera, al 31 agosto 2008, peraltro consentendo sino a quel termine l’equiparazione valutativa unicamente per le scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie, e per le scuole paritarie dell’infanzia;

Ritenuto tale limite irragionevole in quanto non supportato da fondati motivi tali da consentire una deroga, in sede di mobilità, ad una disposizione di legge che, ai fini della formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, valuta il servizio prestato nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Per completezza espositiva, va rilevato che in data 11 aprile 2017 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico a. s. 2017/18.

Nelle note esplicative della tabella di valutazione allegata al CCNI, si riconferma che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie

b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali

c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

Applicando i principi contenuti nella sentenza in esame, anche questa disposizione dovrebbe ritenersi illegittima.

 

 

 

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