Garante Privacy:la Società TIM spa dovrà pagare una sanzione di 150 mila euro per aver negato a un abbonato l’accesso ai propri tabulati telefonici, necessario per potersi difendere in sede penale.

 

dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,8 dicembre 2021.  Il Garante per la protezione dei dati personali ha condannato la società  TIM spa  a pagare una sanzione di 150 mila euro per aver negato a un abbonato   l’accesso ai tabulati per raccogliere informazioni da produrre in un processo penale a sostegno della propria difesa, volta a dimostrare l’estraneità ai fatti che gli venivano contestati. Non avendo ricevuto riscontro alle sue reiterate richieste da parte della Società TIM spa,si era rivolto al Garante della Privacy per ricevere i tabulati in tempo utile per l’udienza del processo penale. Il Garante ha respinto  le giustificazioni presentate da Tim, con un provvedimento urgente, aveva dichiarato illecita la condotta della Società e le aveva ingiunto di soddisfare le richieste dell’utente, riservandosi l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Con il provvedimento sanzionatorio l’Autorità Garante ha affermato che i problemi tecnici lamentati da Tim nella gestione delle istanze dell’abbonato e del suo avvocato non possono riflettersi negativamente sul diritto di accesso e sull’effettivo controllo e disponibilità dei propri dati riconosciuti dal Regolamento Ue, tanto più in una sede delicata come quella del processo penale.In base alla normativa europea  il titolare del trattamento deve agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato e fornire riscontro senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre un mese dal ricevimento della richiesta.  Il Garante ha peraltro evidenziato che la compagnia telefonica non può sindacare nel merito la strategia difensiva dell’imputato che abbia richiesto i dati di traffico.                         Nel determinare l’ammontare della sanzione e la pubblicazione del provvedimento l’Autorità ha tenuto in particolare conto la condotta gravemente negligente della Società per aver trascurato il riscontro a ripetute istanze chiare e motivate e per aver ostacolato l’agevole esercizio del diritto di accesso da parte dell’interessato e di conseguenza il pieno esercizio del suo diritto di difesa. Il Garante per la Privacy ha ritenuto che la problematica tecnica lamentata dal titolare del trattamento nella propria procedura di gestione delle  istanze non possa riflettersi negativamente sul diritto di accesso ai tabulati del segnalante ed altresì che gli asseriti tentativi di contatto telefonico e l’invio di una comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria ai fini dell’integrazione dell’istanza (peraltro a distanza di quasi 20 giorni dal ricevimento della medesima) non possano integrare, pur considerati congiuntamente, una condotta idonea ai sensi dell’art. 12,  3, del Regolamento, in base al quale “Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato  e deve fornire “riscontro all’istanza di esercizio dei diritti senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.

 

 

 

 

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