LA CULTURA DEL RISPETTO, PRIMA ANCORA DEL DIRITTO DEL LAVORO, per l’art. 27 del Codice delle pari opportunità è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro.

 

da Pietro Cusati

Dr. Pietro Cusati - giurista/giornalista

Asiago (Vicenza),5 maggio2022. “Cercasi commesse 18enni libere da impegni familiari”.Il titolare di un esercizio commerciale di Asiago (Vicenza) ,ai sensi  dell’articolo 27 del Codice delle pari opportunità,è  stato sanzionato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, che ha contestato  la violazione ,appunto, prevista e punita dal Codice delle Pari Opportunità, divieto di discriminazione all’accesso al lavoro. In ragione della natura discriminatoria di un annuncio che poneva quale requisito d’accesso al lavoro distinzioni di sesso, età e condizione familiare, il legale  rappresentante dell’attività  è stato  sanzionato per un totale di circa sette mila euro. Secondo il commerciante di Asiago sanzionato : ‘’Se una donna ha famiglia  è sposata o ha figli non l’assumiamo, perché un giorno sì e uno no se ne resta a casa . Non siamo un’azienda pubblica, dove c’è l’obbligo delle pari opportunità??? Una turista colpita dal cartello ha inoltrato un esposto perché l’ annuncio  lede i diritti e la dignità delle donne . Inoltre per togliere il cartello sono stati mobilitati i  vigili urbani di Asiago , l’assessore Comunale  al Commercio, il segretario comunale del paese,nonché i funzionari della Regione Veneto. Qualcuno ha provato a far capire al titolare del negozio che quel messaggio è lesivo soprattutto all’immagine della sua attività? E per confermare la sua posizione il  titolare del negozio  ha aggiunto un altro cartello vicino a quello contestato: “Vergognatevi”,  dedicato a tutti coloro che lo hanno  criticato per questa  ‘’discriminazione’’. Secondo l’art. 27 del  Codice delle pari opportunità è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, infatti ,Il Codice delle pari opportunità ha ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. Secondo l’art. 27 del  Codice delle pari opportunità è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale , anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma. La discriminazione  è vietata anche se attuata  attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso. Il divieto  si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento ,aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, nonché all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

 

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