Corte Costituzionale : la quarantena imposta ai malati di Covid-19 è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione e non quella personale .

 

da Pietro Cusati

Dr. Pietro Cusati - giurista

Con sentenza n.127, del 26  maggio 2022 ,la Corte Costituzionale ha ritenuto che  la quarantena imposta ai malati di Covid-19,  è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione  e non quella personale . Per la Consulta non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente. La Corte costituzionale ha escluso che violi la libertà personale l’incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-19. Il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto il combinato disposto delle norme censurate difforme dall’art. 13 Cost., perché esse non prevedono che il provvedimento dell’autorità sanitaria, con il quale il malato è sottoposto alla cosiddetta quarantena obbligatoria, sia convalidato entro 48 ore dall’autorità giudiziaria. L’eccezione per la Consulta non è fondata, posto che essa attiene con ogni evidenza al merito della questione, e non già ai suoi profili preliminari. Nel merito, la questione non è fondata,secondo la Corte Costituzionale,la facoltà di autodeterminarsi quanto alla mobilità della propria persona nello spazio, in linea di principio, costituisce una componente essenziale sia della libertà personale, sia della libertà di circolazione. Tuttavia, i criteri che il Tribunale di Reggio Calabria  suggerisce per qualificare la fattispecie ai sensi dell’art. 13 Cost., anziché in base all’art. 16 Cost., non hanno mai trovato corrispondenza nella ormai giurisprudenza maturata dalla Consulta  sul punto controverso. La Corte Costituzionale con la sentenza n.127 del 26 maggio 2022 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale perché ha ritenuto che  la quarantena imposta ai malati di Covid-19,  è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione  e non quella personale . Infatti non implica alcun giudizio sulla personalità morale e la dignità sociale della persona risultata positiva, tale da richiedere la valutazione del giudice. Né l’applicazione della misura obbligatoria dell’isolamento, o il suo mantenimento, permette l’uso della coercizione fisica, perché, salve le eventuali conseguenze penali, chi è stato posto in quarantena è in condizione di sottrarsi alla misura senza che sia possibile impedirglielo fisicamente. In sostanza la Corte costituzionale ha escluso che violi la libertà personale l’incriminazione di chi esca di casa, dopo un provvedimento dell’autorità sanitaria che glielo vieta a causa della positività al virus Sars-Cov-19. La Consulta  ha anche escluso che la misura dell’isolamento sia in alcun modo paragonabile a quelle degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, richiamate dal Tribunale di Reggio Calabria. Entrambe, infatti, sono instaurate, o ripristinate, anche con l’impiego della forza fisica, e appartengono alla sfera del diritto penale, mentre la circostanza di avere contratto il virus Sars-Cov-19 non comporta valutazioni sulla responsabilità personale. Pertanto, il fatto che la norma incriminatrice stabilisca che l’isolamento consegue a un provvedimento dell’autorità sanitaria non comporta la necessità costituzionale che tale provvedimento sia convalidato dal giudice ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione. Anzi. Poiché siamo nel campo della libertà di circolazione, secondo la Corte Costituzionale la norma penale avrebbe anche potuto introdurre un reato che consiste nel circolare, benché consapevoli di essere positivi al virus Sars-Cov-19, senza necessità che l’obbligo dell’isolamento sia prescritto da un apposito provvedimento amministrativo.

 

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