Bonus edilizi: l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E ha fornito importanti chiarimenti sul concetto di ‘’colpa grave’’ e sulle novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis .

 

 

da Pietro Cusati (giurista-giornalista)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicata la circolare sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022). Con la circolare n. 33/E   vengono in particolare forniti chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno 2022, nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. La Circolare fornisce  istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. I chiarimenti sulla responsabilità solidale di fornitore e cessionario, sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale. Cessione dei crediti ai “correntisti”. La circolare commenta  le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni. Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione . Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.  La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello , allegato alla circolare , a una casella pec dedicata. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha preso atto con favore della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della circolare n. 33/E in materia di bonus edilizi. “Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti Bis sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave ,ha affermato  il Presidente Elbano de Nuccio , abbiamo immediatamente attivato una fattiva interlocuzione con i vertici dell’Agenzia delle Entrate affinché fossero superate le incertezze interpretative che hanno determinato un sostanziale stallo nella circolazione dei crediti connessi ai bonus edilizi. La circolare  è apprezzabile sotto tale aspetto in quanto fornisce chiarimenti più dettagliati e aggiornati conseguenti alle modifiche previste dal Decreto Aiuti bis che si auspica possano, finalmente, rassicurare gli operatori, le banche in primis”. Sul concetto di colpa grave l’Agenzia precisa che essa ricorre “quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta o di sua palese contraddittorietà, tale precisazione assume un valore particolarmente significativo. E’  apprezzabile anche l’intervento dell’Agenzia per contestualizzare gli indici per la valutazione della sussistenza o meno della necessaria diligenza da parte dei cessionari dandone una più specifica chiave di lettura corredata da esempi che ne chiariscono meglio le ricadute operative. Ulteriormente apprezzabili sono i chiarimenti relativi alla possibilità di apportare correzioni alle comunicazioni già presentate mediante l’utilizzo di un indirizzo Pec messa a disposizione dall’Agenzia e la remissione in bonis per le comunicazioni i cui termini di invio sono scaduti lo scorso 29 aprile e che, sostanzialmente, vengono riaperti fino al prossimo 30 novembre 2022 con il pagamento di una modesta sanzione. Fondamentale anche il chiarimento in merito lla cessione dei crediti da parte delle banche ai correntisti professionali che saranno esentati da responsabilità acquisendo la documentazione già prodotta alle banche medesime.

 

 

 

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