Scuola: le visite fiscali

 

Marco Bencivenga

 

Come è noto, lo Statuto dei Lavoratori prevede che i datori di lavoro abbiano diritto a richiedere le visite fiscali al fine di verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore assente proprio per ragioni di salute e controllare, se il lavoratore che si dichiara malato, si allontana dalla propria abitazione.

Secondo la normativa in vigore, l. 111 del 2011, l’orario previsto per le visite fiscali per gli insegnanti va dalle: 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per un totale di 7 ore.

Durante queste fasce orarie il docente è obbligatoalla reperibilità presso il suo domicilio, anche nei giorni non lavorativi e festivi. Inoltre le visite fiscali vengono richieste solo se il dirigente responsabile lo ritiene opportuno, mentre l’obbligo di visita fiscale, rimane dal primo giorno nel caso in cui l’assenza sia precedente o successiva a una giornata non lavorativa.

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amm.ne e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.

Se il medico si presenta fuori dalle fasce orarie è facoltà del dipendente vietare l’ingresso senza incorrere in alcuna conseguenza. Viceversa se il dipendente non è in casa al controllo delle visite fiscali scuola scattano una serie di sanzioni regolate dall’art. 93 del CCNL 29/11/2007 che possono prevedere:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.

Da tale obbligo, però, sono esclusi:

a)      coloro che si assentano per patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b)      da infortuni sul lavoro;

c)       da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta  (art. 17 comma 9 del CCNL72007).

 

Il medico incaricato di effettuare la visita fiscale deve controllare lo stato di salute del lavoratore ed esaminare la patologia dichiarata nel certificato di malattia, in sostanza può:

a)      prolungare, eventualmente, la prognosi di 48 ore;

b)      confermare la prognosi;

c)       modificare la prognosi in base ad evidenti miglioramenti e mancanza di sintomi, invitando il dipendente a rientrare a lavoro;

d)      richiedere una visita specialistica, a cui il dipendente deve sottoporsi obbligatoriamente, in caso di dubbi relativi alla diagnosi e patologie specifiche.

 

Se il lavoratore non viene trovato presso l’indirizzo comunicato sul certificato di malattia deve recarsi, su richiesta di una comunicazione ufficiale, presso la ASL, nel giorno e nell’orario comunicato dal medico fiscale, per giustificare l’assenza.

 Nei casi in cui il periodo di assenza dal lavoro sia maggiore di 10 giorni, la legge prevede una decurtazione economica, legittimata anche dalla sentenza 120/2012 della Corte Costituzionale. L’art. 71 del Decreto Legislativo 112/2008 stabilisce infatti che: “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita ”.

Nei primi 10 giorni di assenza seppure il trattamento economico rimane invariato, dalla retribuzione mensile viene ridotto ogni tipo di trattamento economico accessorio. Va inoltre precisato che per 18 mesi il dipendente scolastico gode del diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questi casi, per i primi 9 mesi di assenza la retribuzione è completa; scende al 90% nei successivi tre mesi per dimezzarsi negli ulteriori 6 mesi.

Tuttavia è da ricordare che da maggio 2013, l’INPS con apposita circolare interna ha temporaneamente sospeso le “visite disposte d’iniziativa dell’istituto”, quelle d’ufficio s’intende. Tuttavia si ricorda che il contratto nazionale prevede che i Centri medico legali possano, a tutela dell’Istituto e al fine di evitare qualsiasi eventuale abuso, procedere a visite mediche di controllo ambulatoriale in tutti i casi in cui emergano elementi di discrepanza tra diagnosi e valutazione di inabilità lavorativa.

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