COVID 19 :ORDINANZA N.85,DEL 26 OTTOBRE 2020,DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA VINCENZO DE LUCA.

 

 

Dr. Pietro Cusati (giurista – giornalista)

 

Napoli 26/10/2020 . Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza, la n. 85, del 26 ottobre 2020, per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia in Campania da COVID-19. All’infuori di nidi e asili (0-6 anni), vengono confermate le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni regionali vigenti per la didattica a distanza nelle Università. Confermato il divieto di mobilità interprovinciale a non allontanarsi dal territorio comunale se non strettamente necessario. Per le attività di ristorazione: divieto di asporto ,salvo che gli esercizi con consegna all’utente in auto e con sistema di prenotazione da remoto, consentita la consegna a domicilio, con partenza dell’ultima consegna alle 23,00 e rinvio, per il resto, alle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020. Confermato l’obbligo di rientro a casa entro le ore 23,oo.Confermata per l’attività di jogging la fascia oraria nelle ore 6,00-8,30. Le disposizioni hanno efficacia fino al 31 ottobre 2020.È stato dato mandato all’Unita di Crisi di valutare, insieme all’Anci, entro il 28 ottobre 2020, le determinazioni eventualmente necessarie in vista della prossima commemorazione dei defunti . In pratica  l’ordinanza n. 85, del 26 ottobre 2020,conferma  la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. Il nuovo provvedimento da mandato all’Unità di crisi regionale  di verificare, con l’ANCI, alla data del 31 ottobre 2020, la possibilità di disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza, anche in maniera differenziata sul territorio, tenendo conto dell’andamento dei contagi su scala locale e regionale. E’  confermata ,altresì,la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza, esami di profitto e verifiche intercorso nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo. L’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30, negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal DPCM 24 ottobre 2020. A tutti gli esercizi di ristorazione ,bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili, è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23:00.

Inoltre  è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio Comune di domicilio, dimora o residenza se non strettamente necessario. In ogni caso:  dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro, per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione , incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti , o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La disposizione non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti spetta all’interessato e deve essere assolta producendo un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni dell’ Ordinanza n.85 ,del 26 ottobre 2020,  sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 . Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività’ di impresa, si applica  la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto- legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità’ regionali e locali sono irrogate dalle autorità’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni , ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità’ procedente può’ disporre la chiusura provvisoria dell’attività’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie, con il supporto dell’Avvocatura regionale.

 

.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *