Dr. Pietro Cusati (giurista-giurista)
Roma ,17 marzo 2021. Il Recovery plan, la pandemia, le riforme già in Parlamento ,processo civile e penale, Csm e ordinamento giudiziario, che siano le più ampiamente condivisibili,rappresentano il punto di partenza della Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia. Le Camere siano luogo di confronto autentico sulla giustizia. Il Parlamento deve essere centrale in ogni processo di riforma. Il lavoro svolto non va vanificato ma arricchito senza trascurare le proposte dell’opposizione.Rendere efficiente la giustizia riducendo i tempi delle controversie è un obiettivo imposto dalla Costituzione, nelle prossime settimane presenteremo gli emendamenti ai testi già incardinati per le riforme, frutto del lavoro di un gruppo di esperti. Consentire una rinnovata fiducia dei cittadini e una ripresa degli investimenti, tenuto conto della strettissima connessione intercorrente tra relazioni commerciali, produttività economica e funzionamento della giustizia. Non solo la Costituzione richiede che il processo sia giusto e breve , ma è anche il Recovery plan, e i 2,7 miliardi di euro concessi all’Italia, a pretenderlo. Per questo, come primo passo, è indispensabile riorganizzare la macchina della giustizia.La Ministra della Giustizia Prof.ssa Marta Cartabia,ha illustrato le linee programmatiche del ministero della giustizia per la prima volta davanti alla commissione Giustizia della Camera dei deputati. Favorire la diffusione dello strumento telematico per il deposito di atti e documenti, migliorare il sistema delle notificazioni, delineare indirizzi riformatori della fase delle indagini e dell’udienza preliminare volti ad assicurare scansioni temporali più certe e stringenti. Un processo dalla durata ragionevole risolverebbe tra l’altro il nodo della prescrizione, relegandola a evento eccezionale. L’ufficio del processo al servizio del magistrato, sul modello dei clerks nei paesi anglosassoni.Per la giustizia civile la Ministra Cartabia propone un ricorso più massiccio agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, la mediazione, la negoziazione, la conciliazione .”Perseguire lo scopo rieducativo della pena non costituisce soltanto un dovere morale e costituzionale – come si legge inequivocabilmente nell’art. 27 della Costituzione – ma è anche il modo più effettivo ed efficace per prevenire la recidiva e, quindi, in ultima analisi, per irrobustire la sicurezza della vita sociale”. Cartabia considera “improcrastinabile” la riforma del Csm “per rispondere alle giuste attese dei cittadini verso un ordine giudiziario che recuperi prestigio e credibilità”. E anticipa il suo giudizio favorevole sull’esigenza “di disciplinare la procedura di conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi secondo criteri di trasparenza ed efficienza”. “C’è la necessità che l’avvio delle indagini sia sempre condotto con il dovuto riserbo, lontano da strumenti mediatici per l’effettiva tutela della presunzione di non colpevolezza”. “Un processo dalla durata ragionevole risolverebbe il nodo
della prescrizione relegandola a evento eccezionale”. “Scoraggiare le logiche spartitorie che poco si addicono” alla natura di organo di rilevanza costituzionale del Csm , anche attraverso il “rinnovo parziale” dell’organo di governo autonomo della magistratura. “Ogni 2 anni potrebbero essere rinnovati la metà dei laici e dei togati”. “Il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa”. “Le più autorevoli fonti europee e internazionali ormai da tempo hanno stabilito principi di riferimento comuni e indicazioni concrete per sollecitare gli ordinamenti nazionali a elaborare paradigmi di giustizia riparativa che permettano alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale”. La riforma del processo penale, secondo la ministra, “deve pure poggiare su meditati interventi di deflazione sostanziale”, tra l’altro “intervenendo sui meccanismi di procedibilità, incrementando il rilievo delle condotte riparatorie ed ampliando l’operatività di istituti che si sono rilevati nella prassi particolarmente effettivi, come la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e la non punibilità per particolare tenuità del fatto”.