L.A.I.F.: una sentenza in favore delle imprese façoniste che non soltanto fa scuola ma sancisce anche un principio ineludibile di libertà

Aldo Bianchini

Il tribunale di Trani

SALERNO – Nel precedente articolo del 25 marzo 2021, incentrato sulle vicende giudiziario-lavorative che hanno caratterizzato prima la tenuta e poi la crescita della LAIF (Libera Associazione Imprese Façoniste) nell’azione di coordinamento e difesa di tutte le imprese associate, avevo tracciato la linea di condotta di un organismo associativo-sindacale che è riuscito a conquistare dopo una dura battaglia in tribunale una tappa vittoriosa molto importante e significativa.

Avevo concluso il precedente articolo evidenziando la complessità del ragionament, anche dal punto di vista tecnico, quando si parla e si discute e poi si deve giudicare in materia di “inquadramento previdenziale” delle attività imprenditoriali e commerciali. E per questo avevo sollecitato “l’intento di far riflettere tutti gli addetti al settore su come un giudice-giudice (dott.ssa Floriana Dibenedetto, giudice del lavoro di Trani) ha affrontato, sviscerato, capito e poi deciso in merito ad una vertenza tra l’azienda IT Moda srl e l’INPS che voleva dare all’azienda predetta che a seguito di una visita ispettiva si era vista contestare l’inquadramento generale con successiva perdita di alcune agevolazioni di natura contributiva che le consentivano, comunque, di portare avanti un’attività lavorativa per garantire il posto ai suoi numerosi dipendenti”.

Una storia ed una vicenda che, ovviamente, nel Paese addidato come la “culla del diritto” non troverà sicuramente pace e non sarà agevolmente portata ad una soluzione definitiva tra sentenze, ricorsi, controricorsi, Tar, Consiglio di Stato e, forse, anche Cassazione e Corte Costituzionale.

Per intanto dobbiamo subito dire che la “sentenza Dibenedetto” (n. 2195/2019 del 18/11(2019) è una sentenza passata in giudicato  e che, quindi, almeno per la LAIF è da ritenere sicuramente conclusiva, almeno di questa prima parte di una battaglia che si annuncia molto lunga, e non solo per la stessa LAIF.

 

Dunque, la materia del contendere consiste nel fatto che una impresa associata (la IT Moda srl) si è opposta ad un verbale dell’INPS che aveva accertato una incongruenza, ritenuta elusiva ai fini contributivi, tra la retribuzione realmente elargita ai dipendenti e quella stabilità al minimo dai contratti colletti, ed ha chiesto, rivolgendosi al giudice di merito, che venisse riconosciuto il proprio diritto ad utilizzare “quale imponibile contributivo minimo -ai sensi dell’art 1 D.L.n. 338/1989- i livelli retributivi fissati dal CCNL per i dipendenti da aziende esercenti “lavorazioni conto terzi a façon”; contratto sottoscritto dalle principali sigle associativo-sindacali nazionali quali la LAIF, la LAIT, la ANPIT, la CISAL e la FAILTs. E con la richiesta aggiuntiva dell’accertamento del diritto ad usufruire di qualsiasi agevolazione e/o beneficio e/o sgravio contributivo o fiscalizzazione condizionati al rispetto del CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed internazionale.

Bisogna porre la necessaria e giusta attenzione su quest’ultimo passaggio che grazie alla sentenza Dibenedetto ha riproposto e messo in evidenza almeno due concetti che potranno, se applicati correttamente, assicurare una certa libertà di scelta da parte delle aziende al fine, non secondario, di garantire i livelli occupazionali ed anche, se possibile, aumentarli.

Concetti che, secondo il mio modesto pensiero, se ignorati o compressi a vantaggio degli Enti Previdenziali e delle stesse Organizzazioni comparativamente più rappresentative ledono i sacrosanti principi costituzionali di legittima e libera scelta del lavoratore di accettare le regole e di farsi rappresentare dall’associazione-sindacato che predilige in un quadro nazionale molto variegato ed assolutamente autonomo e indipendente dagli accordi che i grandi sindacati raggiungono a livello governativo.

I sindacati e il governo sono una cosa, la Costituzione è ben altro; e forse di questo avrà tenuto conto la dott.ssa Floriana Dibenedetto nella estensione e nella emanazione della sua sentenza-scuola.

Ma questo lo analizzeremo nel prossimo articolo.

 

 

 

 

 

 

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