Il delicato equilibrio tra il diritto alla salute e l’interesse della collettività,la vaccinazione anti – covid non è soltanto un diritto per il personale sanitario ma è anche un dovere perché lavorano a contatto con pazienti fragili.

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Gli operatori sanitari lavorano  a contatto con pazienti fragili e  lo Stato li vaccina con priorità . L’art. 32 della Costituzione qualifica il diritto alla salute come diritto fondamentale e interesse della collettività. Nessun trattamento sanitario può  violare «i limiti imposti dal rispetto della persona umana», ritenuti complementari alla tutela della dignità. Il tema è delicato e discusso,occorre ricercare la soluzione più idonea a coniugare esigenze di sanità pubblica e diritti individuali. Al secondo comma dell’articolo 32, prevede che “con una legge si possano rendere obbligatori i trattamenti sanitari e quindi anche i vaccini”. Nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come in ambito sanitario, che comporta livelli di rischio elevati, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali contesti. “Mai nella storia dell’uomo si era riusciti a produrre in così poco tempo un vaccino, ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di vaccini, senza saperne l’esito se non quello sperimentale”. Sono parole del Commissario  per l’emergenza il Generale Figliuolo , quella frase detta a Torino , in un momento difficile per la campagna vaccinale,  è quasi  un autogol.Il governo ha reso obbligatorio il vaccino anticovid per medici, infermieri, farmacisti e tutto il personale sanitario. Il decreto legge  spiega che la vaccinazione è un requisito “essenziale all’esercizio della propria professione”. Il decreto del governo Draghi approvato dal Consiglio dei ministri e  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’1 aprile 2021,  ha reso obbligatorio il vaccino anti-Covid  per tutti gli operatori sanitari al lavoro presso ospedali, cliniche private e Rsa ,pena la sospensione dello svolgimento di prestazioni, oppure di mansioni che prevedono contatti interpersonali o determinano il pericolo di diffusione del contagio, circoscrivendo che la vaccinazione rappresenta un requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione nonché per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Senza dimenticare che per i sanitari restii a vaccinarsi c’è anche il rischio di sospensione dello stipendio qualora si verifichi l’impossibilità di assegnare al lavoratore mansioni alternative. Il personale sanitario che si  rifiuta  di vaccinarsi verrà sospeso dall’ordine di appartenenza e sul posto di lavoro sarà demansionato, con un adeguamento dello stipendio in base al nuovo ruolo, dove questo non sarà possibile si arriverà alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Inoltre il Decreto introduce lo scudo penale dai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo per gli operatori sanitari che procedono alle vaccinazioni .In teoria dovrebbe escludere la responsabilità del personale sanitario in merito ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti Sars-Cov-2, in caso di osservanza delle regole cautelari inerenti l’attività di vaccinazione.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *