La Corte di Cassazione, seconda sezione civile ,con ordinanza n.29595, del 22 ottobre 2021 ha precisato che i dispositivi di rilevazione della velocità con modalità dinamica, come il c.d. ‘’ Scout Speed’’, sono sottoposti all’obbligo di presegnalazione e devono essere ben visibili.

 

dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma, 26 ottobre 2021 .L’articolo 142, comma 6 bis, del c.d. codice della strada prevede che l’attività di rilevamento deve essere segnalata in via preventiva e in modo ben visibile agli utenti della strada,mentre al decreto del ministro dei Trasporti spetta soltanto disciplinare le modalità d’impiego degli strumenti’.Pertanto il decreto del Ministro dei Trasporti non può derogare alla legge esonerando dall’obbligo di segnalazione gli strumenti che rilevano con «modalità dinamica» l’andatura dei mezzi sulla carreggiata, sarebbe d’altronde irragionevole una disparità di trattamento fra postazioni fisse e mobili. Lo ha chiarito l’ordinanza n.29595 ,del  22 ottobre 2021,emessa dalla seconda sezione civile della Suprema Corte  Cassazione, che interviene su di una questione nuova per la giurisprudenza di legittimità, tanto da compensare le spese del giudizio fra le parti. Il ricorso del Comune è stato rigettato, dopo una doppia sconfitta in sede di merito- Sono stati altresì annullati  l’ammenda e i tre punti sulla patente inflitti al proprietario-conducente dell’auto che viaggia a 85 chilometri l’ora in un tratto dove il massimo è di 70. Il comma 6 bis ,dell’articolo 142, del Codice della strada  prevede un obbligo di segnalazione preventiva che ha carattere generale e non può essere eluso dai decreti ministeriali, i quali rappresentano una fonte normativa subordinata,ovvero di rango inferiore.In tema di contravvenzioni al codice della strada, il decreto ministeriale 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica”, ovvero “ad inseguimento” (quale lo “Scout speed”), va disapplicato per contrasto con l’art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità), senza facoltà di derogarvi. I dispositivi di rilevamento della velocità con modalità dinamica, come il c.d. “Scout Speed”, sono sottoposti all’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo stabilito dal Codice della strada. L’ho ha precisato una ordinanza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n.29595 del 22 ottobre 2021 che ha rigettato  il ricorso di un  Comune e confermando le sentenze dei precedenti gradi di giudizio. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.La legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicché, ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario.Le molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione. Ritiene  la Corte di  Cassazione che quanto previsto dall’art. 3 del D.M. del 15 agosto 2007 non può costituire, come affermato dal Comune ricorrente, una legittima deroga al disposto dell’art. 142, comma 6-bis del Codice della strada.

 

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