La legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto delle novità ed ha prorogato alcuni adempimenti legislativi in materia ambientale , energetica,edilizia ed urbanistica.

 

 

da Pietro Cusati

Dr. Pietro Cusati

Il Decreto -legge n. 228/2021,cosiddetto milleproroghr,  convertito con modificazioni dalla legge n.15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49, del 28 febbraio 2022, supplemento n. 8/L ,ha introdotto alcune  novità .I contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020*), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973). Il periodo di sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” ..Prorogato di tre mesi i termini, previsti dal comma 143 della legge di bilancio 2019, per l’affidamento dei lavori da parte dei Comuni assegnatari delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La proroga è disposta con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021. Restano fermi  i termini di conclusione dei lavori e le condizioni previsti dal comma 139-ter in relazione alle risorse confluite nell’ambito del PNRR.

Il “Milleproroghe” ha prolungato fino al 31 marzo 2022 la sospensione dettata dalle norme emergenziali, già operativa dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, dei termini previsti per il mantenimento dei benefici “prima casa” e per il riconoscimento del bonus in caso di riacquisto:18 mesi per il trasferimento della residenza nel territorio del comune in cui è situato l’immobile acquistato,un anno concesso per alienare la casa per la quale si è goduto del BONUS,prima casa,un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione già in suo possesso.

Anche le spese per l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese in materia di bonus edilizi sono detraibili, anche se sostenute tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021. L’articolo 3-quinquies prevede  l’ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2022, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’articolo 9-ter del DL 137/2020. E’ possibile  la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell’imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse.

Rinviate al 31 marzo 2022 l’efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali per gli interventi in materia di edilizia scolastica previsti dall’art. 232 (commi 4 e 5) del DL 34/2020. Si tratta di semplificazioni delle procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica. L’articolo 6 dispone  che l’adeguamento alla normativa antincendio di edifici, locali e strutture delle università e delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica deve essere completato entro il 31 dicembre 2024.

Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione di idonee misure di mitigazione del rischio per gli edifici scolastici, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024.Differito al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è prevista la conclusione dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi degli immobili individuati a seguito di una specifica ricognizione effettuata dal Ministero della cultura riguardante tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché le sedi degli altri Ministeri oggetto di vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico,opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ,come per gli . ospedali,edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso per le . scuole.

 

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