Ingiusta limitazione della libertà personale nella patria del diritto : 24 milioni nel 2021.

 

da Pietro Cusati

Roma,19 maggio 2022 . Patria del diritto e tomba della giustizia ,un rimedio specifico di una cifra solidaristica di 24 milioni ,atto a compensare il pregiudizio patito da chi abbia subito una ingiusta limitazione della propria libertà personale nel 2021 .L’art. 24 ,ultimo comma ,della costituzione  stabilisce che “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.Infatti è stato necessario l’introduzione  nel codice di procedura penale  una regolamentazione  specifica  contenuta negli articoli 314 e 315c.p.p.Il diritto alla riparazione per la ingiusta detenzione è riconosciuto anche da fonti internazionali e, specificatamente, sia dalla Convezione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) firmata a Roma nel 1950,(art. 5), sia dal Patto Internazionale sui diritti civili e politici firmato a New York nel 1966, (art. 9).Nel nostro ordinamento è stato introdotto solo con il codice attuale, in esecuzione della direttiva della legge delega; esso spetta per il sol fatto della ingiustizia formale o sostanziale della custodia, senza che sia necessario alcun previo accertamento in ordine all’eventuale fatto illecito dell’Autorità giudiziaria.Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi. Inoltre  è stato esteso con una successiva norma anche  l’obbligo di informativa ricomprendendovi anche  i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni. 24.506.190 è il totale delle somme riconosciute a titolo di riparazione per ingiusta detenzione nel 2021 dallo Stato,ed è inferiore di 12 milioni a quella erogata nel 2020. In tutto sono state 565 le ordinanze di risarcimento di chi è finito ingiustamente in carcere prima dello svolgimento del processo, con un importo medio per provvedimento di 43.374 euro (nel 2020 49.278 euro). I dati sono contenuti nella Relazione annuale sulle “Misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione – 2021 che il ministero della Giustizia ha presentato al Parlamento. La riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e perciò viene determinata dal giudice in via equitativa. Ha diritto  chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Chi é stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale.Chi è stato condannato e nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale.Chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere.Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la  custodia cautelare.Chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida. In caso di decesso il coniuge,i discendenti e gli ascendenti,i fratelli e le sorelle,gli affini entro il 1° grado,le persone legate da vincoli di adozione con quella deceduta. La domanda deve essere presentata presso la Cancelleria della Corte d’Appello del distretto giudiziario in cui è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, la domanda deve essere proposta presso la cancelleria della Corte d’Appello che ha emesso il provvedimento impugnato,personalmente dall’interessato oppure a mezzo di procuratore speciale,entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato notificato alla persona nei cui confronti è stato pronunciato.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *