Sentenza della Corte Costituzionale, divieto di un secondo giudizio, art.649 del codice di procedura penale, non può essere cominciato un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa definitivamente conclusosi per la medesima violazione.

 

da Pietro Cusati

Dr. Pietro Cusati detto Pierino (giurista - giornalista)

La Corte costituzionale con la sentenza n.149, depositata il 16 giugno 2022 , ha accolto  per la prima volta, una questione sollevata  sull’articolo 649 del codice di procedura penale, divieto di un secondo giudizio, sotto il profilo del suo contrasto con il diritto al ne bis in idem, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ed ha  invitato il parlamento  a eliminare questa disarmonia, nel quadro di un’auspicabile rimeditazione complessiva dei sistemi di doppio binario sanzionatorio ancora vigenti. La Consulta ha dichiarata  l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge. Il Tribunale di Verona, sezione penale, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, censurandolo «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei relativi protocolli». Il diritto al ne bis in idem mira  in primo luogo, a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un nuovo procedimento per i medesimi fatti già oggetto di altro procedimento definitivamente concluso. L’unica norma astrattamente in grado di «neutralizzare» la duplicazione dei giudizi è l’art. 649 cod. proc. pen., che preclude la possibilità di iniziare o proseguire un nuovo procedimento penale nei confronti dell’imputato prosciolto o condannato, in relazione al medesimo fatto, con sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili. Nel caso in esame  il titolare di una copisteria era già stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di circa 6.000 euro per avere fotocopiato abusivamente dei libri di testo. Per lo stesso fatto la legge n. 633, del 1941, prevede anche una pena detentiva e una multa, l’interessato era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale. Il Tribunale aveva osservato che l’articolo 649 cpp vieta di sottoporre a un secondo giudizio un imputato già assolto o condannato in un altro processo penale, ma non esclude che l’imputato possa essere giudicato penalmente per un fatto per cui sia già stato sanzionato in via amministrativa. Tuttavia, il giudice aveva inviato gli atti alla Consulta, chiedendole di verificare se, in questo caso, la sottoposizione a un processo violasse comunque il diritto al ne bis in idem, sancito dalla  Convenzione europea.

La Corte Costituzionale  ha ritenuto fondata la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 649 cpp là dove non prevede che il giudice pronunci il proscioglimento o il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per un delitto in materia di diritto d’autore che, in relazione allo stesso fatto, sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai definitivamente concluso.

La Consulta ha affermato che il diritto al ne bis in idem mira anzitutto a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un secondo procedimento. Ha quindi riconosciuto carattere punitivo alle sanzioni pecuniarie previste in materia di diritto d’autore e ha escluso che tra queste sanzioni e le pene previste per gli stessi fatti esista una connessione sufficientemente stretta da far apparire le due risposte sanzionatorie come una risposta coerente e sostanzialmente unitaria a questa tipologia di illeciti. Pertanto, la duplicazione di sanzioni , e prima ancora di procedimenti , per la medesima violazione determina sofferenze e costi ingiustificati per la persona interessata; per evitarli, è necessario che il procedimento penale si concluda non appena la sanzione amministrativa già irrogata nei suoi confronti diventi definitiva. La Consulta  ha  sottolineato che il rimedio così introdotto, pur necessario per evitare la violazione del diritto fondamentale dell’imputato, non basta a rendere razionale il sistema, che consente comunque l’apertura di due procedimenti e il loro svolgimento. Inizio modulo

 

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