il Quotidiano di Salerno

direttore: Aldo Bianchini

Ferie: i Dirigenti scolastici non possono negarle

Marco Bencivenga

 Secondo quanto stabilito con sentenza  dal Giudice del lavoro di Campobasso, i  Dirigenti scolastici non possono negare né ferie, né permessi retribuiti. In particolare, nel provvedimento del magistrato molisano è stato fermamente stabilito che il capo d’istituto, non avendo alcun potere discrezionale riguardo alle ferie e ai permessi retribuiti, ( né di verifica in merito alla esistenza di costi aggiuntivi e della possibilità di sostituire l’insegnante che si avvale delle ferie o del permesso con altro personale in servizio ) può solamente esercitare il mero controllo formale della domanda e della documentazione allegata dal docente. Come è noto  il diritto di ferie esercitato di norma su richiesta del dipendente previa autorizzazione del datore di lavoro, può essere dilazionato, ma non limitato, da “motivi organizzativi od operativi” individuati dal datore di lavoro. In altri termini, se il datore di lavoro nega  l’ autorizzazione, devono esserne chiari  i motivi e questi risiederanno o in una motivazione organizzativa predeterminata (ad es. non possono essere autorizzate assenze oltre uno standard minimo di presenze in un dato servizio) oppure in eventi o situazioni temporanee o eccezionali, poiché, diversamente, si opporrebbero, illegittimamente, mancanze organizzative all’ esercizio di un diritto fondamentale da parte del dipendente. In sintesi: il diniego delle ferie deve essere specificatamente motivato. Tutto ciò perchè nello svolgimento del rapporto di lavoro entrambe le parti devono comportarsi con correttezza e buona fede (artt 1175, 1375 del codice civile) e anche perchè la mancata fruizione delle ferie per motivi di lavoro deve essere provata, affinchè non sia imputato al lavoratore alcun effetto derivante dall’ accumulo delle medesime. Il diritto alle ferie, infatti, non ha solo la funzione di corrispettivo della prestazione lavorativa, ma soddisfa anche esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore. In tale ottica le ferie sono da intendersi eminentemente come periodo di “tempo libero” prefigurato dalla Costituzione per la realizzazione da parte del lavoratore delle esigenze innanzi indicate, piuttosto che per esclusivo ristoro di energie usurate nella prestazione di lavoro, da fruirsi necessariamente in stato di salute (cfr. Corte Cost. n. 616/87) o almeno in condizioni fisiche compatibili con la funzione di riposo e ricreazione, propria dell’istituto delle ferie (Cass. S.U. 23/2/98, n. 1947) (Cass. S.U. 12/11/01, n. 14020, pres. Vela, est. Roselli, in Lavoro e prev. oggi 2002, pag. 125; in D&L 2002, con nota di Muggia, “Diritto alle ferie. Legato alla sola esistenza del rapporto di lavoro o come corrispettivo delle avvenute prestazioni lavorative?”). In definitiva il docente , secondo quanto previsto dall’ art. 13 del C.C.N.L., ha diritto ad usufruire, durante l’anno scolastico di 6 giorni di ferie e di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari ( art. 15 ) sic et simpliciter, previa presentazione di autocertificazione ex DPR 445/2000. il D. S. può solo controllare in termini di correttezza formale la domanda presentata, essendo obbligato a prendere atto della stessa, ai fini della mera attribuzione dei giorni richiesti e non della disposizione.

3 Commenti

  1. Stamperò questo articolo per il mio preside che é un tiranno schizofrenico

    • Troppi Dirigenti abusano del loro potere senza rispettare i diritti dei lavoratori. Cosi non fanno altro che togliere l’entusiasmo nello svolgere bene il proprio dovere…anzi aumentandone disagi psicofisici e malessere…
      Basta!

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