COVID 19: ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI DALLE UDIENZE E DA TUTTE LE ATTIVITA’ GIUDIZIARIE,IN OGNI SETTORE DELLA GIURISDIZIONE,PER IL PERIODO DI QUINDICI GIORNI, CON DECORRENZA DAL 6 MARZO 2020 E FINO AL 20 MARZO 2020.

PIETRO CUSATI

LAGONEGRO (PZ) – La situazione che si è venuta a determinare in Italia per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, rientra nell’ ipotesi dei ‘’gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori’’,numerosi Avvocati e Magistrati su tutto il territorio nazionale hanno contratto il contagio. Negli uffici giudiziari è molto arduo effettuare i dovuti controlli preventivi igienico-sanitari  per il coronavirus ,circa gli ambiti di rispettiva provenienza delle persone. Il Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense,  l’organismo di vertice di rappresentanza politica dell’avvocatura italiana, fondato nel 2016, esercita la rappresentanza politica del Congresso nazionale forense, parte dalla considerazione che l’attività giudiziaria è stata sospesa solamente nelle zone rosse. Quindi  le misure finora adottate sono “assolutamente non adeguate a ridurre ragionevolmente il rischio di contagio in relazione alle specifiche modalità di interazione che connotano le attività giudiziarie” per una serie di motivi. Il Coordinamento Forense, nella seduta del 4 marzo 2020, considerato che negli uffici giudiziari il rischio di contagio si sta palesando in modo crescente su tutto il territorio nazionale,nei Palazzi di Giustizia converge un afflusso di persone non limitato alle sole parti e ai loro difensori, ma esteso a Magistrati ,personale amministrativo, testimoni, consulenti (etc.),ha proclamato l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie,in ogni settore della Giurisdizione,per il periodo di quindici giorni ,con decorrenza dal 6 marzo 2020 e fino al 20 marzo 2020 ,in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione,con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie indispensabili ,come previste e disciplinate dagli artt. 4,5 e 6 del ‘’Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati’’,restano in piedi alcune prestazioni indispensabili sia nel settore penale (arresti, convalide, perquisizioni, imputato in stato di detenzione etc.), sia nel settore civile (provvedimenti cautelari, controversie urgenti etc), amministrativo e tributario. L’adesione all’astensione sarà considerata legittimo impedimento del difensore in ogni tipo di procedimento, oltre ad essere dichiarata personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare, potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti.

 

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  1. COVID 19 : PER CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA E DELL’ATTIVITA’ CONNESSA.
    PERIODO CUSCINETTO:
    che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020.
    In questo periodo – salve le eccezioni previste dal DECRETO- LEGGE DEL 7 MARZO 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.Durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

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