il Quotidiano di Salerno

direttore: Aldo Bianchini

EMERGENZA COVID 19- Una nuova ordinanza la n. 83, del 22 ottobre 2020, del Presidente della Regione Campania, d’intesa con il Ministro della Salute.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista – giornalista)

Napoli,22 ottobre 2020. Una nuova  ordinanza del Presidente della Regione  Campania, la n. 83, del 22 ottobre 2020,  avente ad oggetto disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla mobilità.  Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, la Regione Campania monitora con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalla Regione Campania al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. Con l’ordinanza n.83, del 22 ottobre 2020, è  stato confermato il divieto di mobilità interprovinciale per i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora abituale nel territorio campano. La disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere. Nelle attività di “formazione” che legittimano gli spostamenti, sono inclusi l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti.  Con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM  è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30. Dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.  La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti sono altresì tenuti ad esibire specifica documentazione, ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi, attestante il motivo autocertificato. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni  e delle ordinanze  sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività’ di impresa, si applica  la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività’ da 5 a 30 giorni.  Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità’ regionali e locali sono irrogate dalle autorità’ che le hanno disposte.

1 Commento

  1. In Campania in vigore la nuova ordinanza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca n.83, del 22 ottobre 2020 .Obbligo di chiusura dal 23 ottobre al 13 novembre 2020, di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30 . Dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.

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