LA CORTE DI CASSAZIONE ha stabilito che in caso di violenza sessuale, se la vittima non viene risarcita da chi è stato condannato , sarà lo Stato a doversi fare carico dell’indennizzo.

 

Dr. Pietro Cusati (Giurista – Giornalista)

 

Roma,25 novembre 2020  – Se una donna che ha subito una violenza sessuale non viene risarcita nel processo civile, sarà lo Stato a doverlo fare. È quanto ha deciso la Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento da parte dello Stato in favore di una donna, cittadina italiana, che aveva subito una violenza sessuale nel 2005 e dopo la condanna degli imputati non aveva avuto alcun risarcimento nel processo civile. Si tratta di una sentenza che applica l’orientamento tracciato a luglio 2020 dalla Corte di giustizia Ue. La Corte di Cassazione, terza sezione civile, è stata sollecitata a esprimersi dopo che la questione del mancato indennizzo era finita davanti ai giudici comunitari di Lussemburgo , poiché l’Italia non aveva recepito la direttiva comunitaria 2004/80 ,sul mancato indennizzo alle vittime.Il caso di violenza sessuale era avvenuto in Italia. Poi la questione era stata portata di fronte ai giudici comunitari proprio per il mancato recepimento della direttiva 2004/80, che impone agli Stati di corrispondere un indennizzo alle vittime di reati violenti e intenzionali che non sono stati ristorati dagli autori degli abusi. Dopo la pronuncia della Corte Ue, quindi, la Corte di  Cassazione ha condannato la Presidenza del Consiglio  dei Ministri   a risarcire la vittima in maniera equa e adeguata “rispetto alla sofferenza patita”,, per aver dato attuazione con ritardo e ‘al ribasso’ alla direttiva comunitaria 2004/80. Il reato violento non è solo un torto fatto alla società ma è la violazione dei diritti umani delle vittime che devono ottenere anche una riparazione, un risarcimento del danno. Il verdetto di Lussemburgo al quale si è adeguata la Corte di Cassazione è molto importante perché ha indicato anche che la misura del risarcimento non può essere solo di importo simbolico, come inizialmente fissato dalle tabelle italiane di ‘liquidazione’ dei reati non ristorati, ma deve essere soddisfacente rispetto ai patimenti subiti pur non coincidendo completamente con il pregiudizio sofferto nella sua interezza. Alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione, nell’ordinamento interno,  della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati Membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere un indennizzo a tali vittime. L’ indennizzo compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato Membro e, quindi, anche in relazione al delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. e pur se dette vittime risiedono nel territorio dello Stato Membro ,cosiddette vittime non transfrontaliere, ove il reato è avvenuto, senza che per esse sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti, l’indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, se determinato in via forfettaria, deve tenere conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità, dall’ammontare riconosciuto alle vittime in questione a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione della  Direttiva 2004/80/CE nell’ordinamento italiano, deve essere detratta la somma loro corrisposta quale indennizzo .La  violenza sessuale era avvenuta in Italia. Siccome il nostro Paese non ha recepito la direttiva comunitaria 2004/80 che impone agli Stati di corrispondere un indennizzo alle vittime di reati violenti e intenzionali che non siano stati ‘ristorati’ dagli autori degli abusi, la questione era finita davanti ai giudici comunitari su richiesta della stessa Cassazione che voleva ‘lumi’ sulla possibilità di ottenere lo stesso un risarcimento dallo Stato per le vittime non ‘risarcite’ . L’ indennizzo compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato Membro e, quindi, anche in relazione al delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. e pur se dette vittime risiedono nel territorio dello Stato Membro ,cosiddette vittime non transfrontaliere, ove il reato è avvenuto, senza che per esse sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti, l’indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, se determinato in via forfettaria, deve tenere conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità, dall’ammontare riconosciuto alle vittime in questione a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione della  Direttiva 2004/80/CE nell’ordinamento italiano, deve essere detratta la somma loro corrisposta quale indennizzo .

 

 

 

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