La responsabilità dell’ equipe medica non può limitarsi alla sola durata dell’intervento chirurgico ma anche al successivo decorso post-operatorio.

Dr. Pietro Cusati (Giurista – Giornalista)

Dr. Pietro Cusati
“Il capo dell’équipe medica è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio.” Lo ha stabilito la IV sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ,con una recente sentenza,la n.32871/2020.La responsabilità  dell’equipe medica non può limitarsi alla sola durata dell’intervento chirurgico ma è estesa anche al successivo decorso post-operatorio. Di fronte ad una sintomatologia evidente che sorge subito dopo un’operazione chirurgica, il medico non può non effettuare i necessari accertamenti, altrimenti agisce con negligenza e potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente del proprio operato del reato di omicidio colposo. Infatti deve  considerare tutti i segnali d’allarme di una eventuale complicazione post-chirurgica, senza poter considerare limitato il proprio dovere di garanzia solo all’interno della sala operatoria. La responsabilità  medica del chirurgo  che ha eseguito l’intervento continua anche dopo il periodo post-operatorio ed è tenuto ad interessarsi del paziente anche successivamente,così come previsto dalle linee guida e buone pratiche attualmente accreditate dalla comunità scientifica. L’instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo, e da cui deriva l’obbligo di attivarsi a tutela della salute e della vita. Nell’attività medico chirurgica, la posizione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale ad entrambe le categorie nelle quali tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in questione: la posizione di protezione, che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l’integrità, da un lato, e la posizione di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto, dall’altro.Nell’attività chirurgica d’équipe, con il compimento di un’operazione chirurgica, tutta l’équipe medica assume nei confronti del paziente una vera e propria posizione di garanzia, che impone ad ogni sanitario il rispetto delle regole di prudenza e diligenza. Dalla violazione di tale obbligo può discendere la responsabilità penale dei medici qualora l’evento dannoso  sia causalmente connesso al comportamento omissivo. La posizione di garanzia del Chirurgo  capo équipe nei confronti del paziente implica il dovere di assicurarsi che il paziente sia adeguatamente assistito anche dopo l’operazione da personale idoneo al quale fornire tutte le indicazioni terapeutiche necessarie, vi è  comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato,qualora si manifestino complicanze tali da escludere l’assoluta normalità del decorso post-operatorio, il medico è tenuto ad intervenire. Nel caso all’esame dei supremi giudici  la responsabilità medica d’equipe è stata ritenuta sussistente, per non aver adeguatamente il medico verificato il decorso post-operatorio del paziente e, in particolare, per non essersi avveduto dell’anuria derivante dalla lesione iatrogena della vescica determinata nel corso dell’intervento chirurgico, così non impedendo lo shock settico del paziente.

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