Il decreto- legge 22 marzo 2021 ,n. 41,sostegni alle imprese e agli operatori economici , le domande per il bonus contributo a fondo perduto dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Il decreto-legge 22 marzo 2021,n.41,cosiddetto decreto sostegni,avente ad oggetto misure i in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,pubblicato nella gazzetta ufficiale,serie generale,n.70 del22 marzo 2021,il provvedimento è entrato in vigore il 23 marzo 2021 .Il bonus contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni”  consiste nell’erogazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Due i requisiti per avere il bonus aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e il secondo è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato,corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il decreto Sostegni prevede controlli e sanzioni per ottenere il contributo che  vengono  effettuati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. E’  prevista una sanzione dal 100 al 200% del contributo non spettante senza applicazione della definizione agevolata e la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La  presentazione delle domande, anche tramite intermediario, esclusivamente in via telematica, di una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto-legge e deve essere predisposta ed inviata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza ,per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori ed altri. Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di “scarto”,danno esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la “presa in carico” dell’istanza. È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro. Il richiedente può sapere le notizie della motivazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate al link “Consultazione esito” nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi” il destino della propria domanda e trova la motivazione .Infine l’attività di controllo va avanti anche dopo l’erogazione del contributo, entra in gioco la triangolazione con altre autorità, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali in base al protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. In caso di contributo non spettante, in tutto o in parte, l’Agenzia procede al recupero con una sanzione che sta tra un minimo del 100 e un massimo del 200% del valore del contributo: per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata. Ci sono anche risvolti penali con la previsione alternativa della reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

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