Il principio della riservatezza della persona e quello del dovere di informare e del diritto ad essere informati. Il diritto all’informazione prevale su quello alla riservatezza ?

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma , 17 luglio 2021 .Nel nostro ordinamento,contrariamente ai processi mediatici vige,  grazie ad un principio di civiltà giuridica , il principio di non colpevolezza,  l’indagato  non è da considerarsi colpevole se non dopo che è intervenuta una condanna definitiva, che si ha o con il passaggio in giudicato di una sentenza di primo o secondo grado , oppure con la pronuncia della Corte di Cassazione, che rappresenta il “terzo grado” e quindi giudice di ultima istanza, e pertanto si è colpevoli quando non è più possibile proporre alcuna impugnazione. Il principio della riservatezza della persona e quello del dovere di informare e del diritto ad essere informati. Quando  deve prevalere l’uno a discapito dell’altro? Il diritto all’informazione prevale su quello alla riservatezza qualora vi sia la necessità di tutelare la società, qualora la società abbia interesse a conoscere l’identità dell’autore di reati abbastanza gravi .La responsabilità penale è personale, ciò significa che nessuno può essere punito se non per un fatto commesso personalmente, e non per fatti commessi da altri. Da ciò deriva la non trasmissibilità della responsabilità penale, tanto è vero che la responsabilità penale si estingue con la morte dell’agente. La responsabilità penale sorge esclusivamente da un proprio comportamento e non da quello di altri.“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”,uno dei principi dei sistemi giuridici democratici , il principio di legalità non è previsto soltanto dalla nostra Costituzione ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla CEDU. Un principio di diritto penale che esige una tutela assoluta. Il cittadino  può essere punito per un suo comportamento soltanto qualora tale comportamento sia previsto come reato da una legge entrata in vigore anteriormente al fatto stesso. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento,ai sensi dell’Art. 24 della nostra costituzione . Infatti il diritto di difesa rappresenta un diritto inviolabile dell’individuo in ogni Stato democratico, che non può essere annullato o limitato da alcuna norma. Il diritto di difesa è da intendersi sia come assistenza professionale durante il processo, assicurata anche ai non abbienti con il gratuito patrocinio  , sia la partecipazione effettiva al processo, e la partecipazione al processo deve svolgersi in condizioni di completa ed effettiva uguaglianza tra le parti.L’art. 111 della Costituzione riguarda i  principi e le garanzie del giusto processo, regolato dalla legge e quindi tutela o  dovrebbe tutelare  il soggetto nella fase del dibattimento e dell’accertamento della commissione del reato. Una serie di principi elaborati per la tutela del cittadino sub iudice , quali la terzietà ed imparzialità del giudice; l’informazione tempestiva e riservata sulla natura ed i motivi dell’accusa;, la possibilità di difesa e la garanzia del tempo necessario per prepararla; la possibilità di farsi ascoltare ed interrogare dal giudice; la facoltà di audizione delle persone che rendono dichiarazioni favorevoli per l’imputato; la ragionevole durata del processo, in quanto una durata prolungata rappresenta un’ingiusta afflizione per chi lo subisce; l’assistenza di un interprete in caso di mancata comprensione della lingua impiegata nel processo,il  contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha condannato l’Italia, dichiarando l’ergastolo ostativo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La Corte di Strasburgo contesta la compatibilità dell’ergastolo ostativo con l’art. 3 della CEDU, che riproduce ciò che è previsto nel terzo comma dell’art. 27  della nostra Costituzione .Il Governo Draghi- Cartabia ha proposto gli emendamenti  alla legge delega sulla riforma del processo penale,come la introduzione della prescrizione processuale dopo la sentenza di primo grado, con conseguente improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata celebrazione dei giudizi di impugnazione. Si afferma  il principio secondo il quale l’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini e l’atto di assunzione delle dichiarazioni della persona informata sui fatti debbano essere videoregistrati. Gli emendamenti in tema di digitalizzazione e di processo penale telematico, sia per quanto attiene al deposito degli atti sia per le notificazioni, accolgono la richiesta dell’Avvocatura di una entrata a regime graduale, che preveda anche discipline transitorie al fine di consentire l’adeguamento della macchina processuale ai nuovi strumenti e comunque rimedi per le ipotesi di malfunzionamento del sistema.

 

 

 

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