L’ANTITRUST HA CHIUSO L’ISTRUTTORIA :DAL 1° AGOSTO 2021 VIA LIBERA ALLA VISIONE DI TUTTE LE PARTITE DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma , 28 luglio 2021.L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva avviato il 6 luglio 2021, un’istruttoria riguardo ad alcune clausole dell’accordo fra TIM e DAZN per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione delle partite del Campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Il procedimento era stato aperto per  accertare eventualmente  se esisteva una possibile intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle clausole dell’accordo che limitano commercialmente DAZN nell’offerta di servizi televisivi a pagamento, con l’effetto, fra l’altro, di ridurre la sua capacità di proporre sconti agli utenti finali e di ostacolare gli altri operatori di telecomunicazioni dall’intraprendere eventuali iniziative commerciali. L’istruttoria ha verificato altresì  la  eventuale restrittività dell’intesa con riferimento a ulteriori elementi che riguardano la possibile adozione da parte di TIM di soluzioni tecniche non disponibili per gli operatori di telecomunicazione concorrenti . Il 27 luglio 2021 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato la conclusione del  procedimento e  alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire. In pratica sin dal 1° agosto 2021 sarà possibile disporre dei contenuti DAZN con TIMVision senza la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento con TIM.Oltre a conservare una piena libertà nell’applicare sconti e promozioni, DAZN si è impegnata a fornire servizi per la visione sul digitale terrestre delle partite in caso di problemi di connessione. L’assegnatario dei diritti per la visione di tutte le partite del campionato di calcio di Serie A ha garantito la fruizione del servizio a tutti gli utenti che hanno installato l’App DAZN, a prescindere dall’operatore di riferimento, attraverso apposite iniziative tecniche di interconnessione con gli operatori di rete, ponendo in essere i necessari investimenti infrastrutturali. L’Antitrust ha quindi chiuso il procedimento cautelare, ritenendo che le iniziative e le modifiche all’accordo da parte di TIM e di DAZN siano idonee, allo stato, a impedire che durante il procedimento di accertamento si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza. Inoltre l’Antitrust ritiene adeguate le misure a garantire, in vista dell’inizio del campionato di Serie A, che i consumatori finali abbiano la libertà di scegliere fra le diverse alternative disponibili e si possano assicurare la migliore qualità del servizio.L’Antitrust  preso atto delle misure rappresentate da TIM e DAZN,  in data 23 luglio 2021, ha ritenuto che non ricorrono i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 14 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora.   La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni. La misura indicata  consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.  DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache .Pertanto a seguito delle misure presentate dalle parti l’Antitrust ha ritenuto che è  venuto meno il presupposto del periculum in mora ipotizzato nell’avvio del sub-procedimento per l’eventuale adozione delle misure cautelari. Ritiene l’Antitrust che allo stato degli atti non sussistono i presupposti per l’adozione delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l.

 

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