La nuova circolare del Ministero della Salute sancisce il passaggio dei tempi di intervallo dagli attuali 5 mesi a 4 ,per il richiamo della terza dose.

 

dr. Pietro Cudsati (giurista-giornalista)

Roma ,25 dicembre 2021. Alla luce delle attuali evidenze sull’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante Omicron e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19,il Ministero della Salute ha emesso una nuova circolare relativa al  richiamo della terza dose ‘’booster’’che si farà a quattro mesi e non a 5 mesi. L’anticipo è stato deciso per fronteggiare il dilagare dei contagi  causati dalla variante Omicron. La circolare è a firma del Direttore Generale Prevenzione Gianni Rezza,  sottoscritta  da Franco Locatelli, Silvio Brusaferro e Nicola Magrini, con la quale si dà l’avvio alle terza dose a 4 mesi, al fine di estendere gradualmente l’offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione . La Circolare  raccomanda “l’assoluta priorità di mettere in massima protezione con tempestività sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale ,trapiantati e immunocompromessi, sia i soggetti più vulnerabili a forme gravi di COVID-19, per età o elevata fragilità, nonché tutti coloro per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione che non hanno ancora ricevuto la dose booster nei tempi previsti”.La terza dose o dose booster sarà estesa ai giovani tra i 16-17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12-15. e  potranno essere somministrate a partire dal 27 dicembre 2021.L’Aifa  si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di gennaio 2022. Stesse tempistiche di quelle previste per gli over 18 per la dose booster a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12-15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il provvedimento prevede l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca. L’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali assimilati, e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. L’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco. Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto,saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati. E’ stato esteso l’obbligo di  entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose. Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza. Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;musei e mostre;al chiuso per i centri benessere;centri termali ,salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche;parchi tematici e di divertimento;al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi,esclusi i centri educativi per l’infanzia;sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Il Consiglio dei Ministri  ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che istituisce l’assegno unico e universale. Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale. Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro di ISEE) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi. Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito. L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità. Tra le novità principali introdotte nel testo approvato i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni. Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico. La domanda per il riconoscimento dell’assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che apporta modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica. Il testo adegua le disposizioni regolamentari alle esigenze relative all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

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