Liti Fiscali: chiusura agevolata

di Pietro Cusati

Entro il 30 novembre 2011 la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti fino a 20mila euro.

Chiusura agevolata per le liti pendenti del valore fino a 20mila euro. I contribuenti che hanno una controversia ancora aperta con l’Amministrazione Finanziaria,infatti, possono risolverla entro il 30 novembre 2011 pagando un importo agevolato. A offrire questa opportunità è la manovra correttiva (Dl 98/2011), che consente di definire le controversie fiscali pendenti al 1° maggio 2011 davanti alle Commissioni tributarie o alla Suprema  Corte di Cassazione. Con un provvedimento del 13 settembre 2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  è stato, inoltre, approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti. La chiusura riguarda tutti gli atti impositivi compresi gli avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Se il valore della lite è di importo fino a 2mila euro, la somma da pagare è di 150 euro. Se il valore della controversia supera i 2mila euro, la somma da pagare è pari al 10% del valore della lite nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente, mentre è pari al 30% se l’organo giudiziario non si è ancora pronunciato e al 50% se l’esito provvisorio è  favorevole all’Agenzia delle Entrate. Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere ben presenti due scadenze. Innanzitutto, entro il 30 novembre 2011 bisogna versare gli importi dovuti. In un secondo tempo, entro il 2 aprile 2012 occorre presentare la relativa domanda di definizione della lite. La definizione non consente né di pagare a rate le somme dovute né di compensarle con qualsiasi credito d’imposta. Non possono essere chiuse le liti relative al rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi e quelle sugli avvisi di liquidazione e i ruoli. Sono escluse anche le liti sull’omesso versamento dei tributi e quelle collegate ai precedenti condoni. Infine c’è tempo fino al 31 dicembre 2011 per comunicare le operazioni rilevanti IVA non inferiori a 25 mila euro la cui segnalazione al Fisco era prevista entro il vecchio termine del 31 ottobre 2011.

 

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