PADULA – Lo scontro post elettorale è titanico, non fosse altro perché a contendersi la palma di migliore avvocato amministrativista, almeno della provincia, ci sono i due studi legali più accorsati che oggi si conoscano. Parlo degli studi che fanno capo ad Antonio Brancaccio e a Lorenzo Lentini, l’uno contro l’altro armati, da sempre e con grande professionalità. Detto questo passo subito all’esame della complicata vicenda post elettorale di Padula che, al momento, registra la vittoria per soli sette voti di Paolo Imparato contro Dario Tepedino. Dall’ordinanza n. 00997/2011 emessa dal TAR –sezione prima di Salerno- in data 3 novembre scorso emergo subito due fatti importanti: in primo luogo le schede in contestazione sono 12 e non 7 come da più parti si ventilava ed in secondo luogo che i “seggi elettorali incriminati” sono 5 (i nn. 2-3-4-5e 6) e non soltanto 2 (i nn. 3 e 5 presieduti rispettivamente da Angela Di Palma e da Angela Onorato) dei quali si è sempre discusso come i seggi in cui si erano registrati gli errori madornali. Questo ampliamento dei seggi a rischio noin fa altro che avvalorare la mia tesi, pubblicamente enunciata, con la quale ponevo in evidenza l’impreparazione generalizzata con cui si arriva alla presidenza dei seggi per ricoprire ruoli delicatissimi per l’intero sistema democratico di un paese e del Paese. Ma c’è di più e cioè che nel seggio n.3 si è registrata (e questo già si sapeva!!) la discrasia più vistosa; in pratica come denunciato dai ricorrenti (Alfeo Cancellaro, Gabriele Arturo Minoliti ed Antonio Sanseviero) tra il numero dei votanti (754) al termine della votazione e quello (755) risultante al termine dello scrutinio c’è stato l’esubero di un votante e/o di una scheda, per il mancato computo di un elettore ammesso al voto domiciliare. Sempre dall’ordinanza si desume che su questo aspetto la parte resistente (sindaco Imparato) ha depositato in giudizio il 21 ottobre 2011 una nota secondo la quale “nel verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale della sezione n.3, mod. 225-AR, alla pag. n. 111, paragrafo 59 –voto degli elettori ammessi al voto domiciliare” . Un estremo tentativo di salvare il risultato di quel seggio. Ma, nell’ordinanza si precisa che: “non risulta allegato il modello n. 226bis inerente il verbale per l’ammissione al voto domiciliare, che è stato inserito per mero errore insieme al timbro della sezione nella busta n.3/C trasmessa al tribunale di Sala C. prima dell’inizio delle operazioni dello scrutinio”. L’esame di questo ultimo importante aspetto è stato rinviato all’udienza del 16 febbraio 2012. Come già noto il Prefetto, o un suo delegato, dovrà rispondere alle domande del Giudice e relazionare sulla verifica delle 12 schede in contestazione entro, e non oltre, il 3 dicembre 2011. Nell’attesa della prossima udienza val bene la pena di ricordare una cosa che nessuno ha messo in evidenza. Il Tar con l’ordinanza in questione sta esaminando soltanto il ricorso promosso dai rappresentanti della lista perdente per decidere sulla sua ammissibilità. Sullo sfondo rimane, però, ancora da esaminare l’altro ricorso, quello depositato dal sindaco in carica contro i ricorrenti. E ciò potrà avvenire soltanto quando dovesse essere dichiarato ammissibile il ricorso dei perdenti. Per arrivare ad un chiarimento complessivo, come ben capirete, ci vorrà ancora molto tempo. Al momento, anche per soddisfare l’appetito dei lettori, riferisco che dall’ordinanza emergono con chiarezza i nomi dei candidati che i ricorrenti hanno ritenuto poter essere “voti segnalati e identificabili”: Setttimio, Giuseppe Pinto, Cancellaro, Bove Ferrigno, Paolo Impar, Dott. Alliegro, Settimio Rienzo, ferrigno, Ferrigno, dott. Alliegro, arch.Bove Ferrigno, Dario Mario Tepedino, Paolo. Alla prossima.
direttore: Aldo Bianchini