Cemento/13: le ditte di Piazza Cavour !!

Aldo Bianchini

SALERNO – Nell’ultima puntata di questa inchiesta ho parlato della spaccatura in seno all’ANCE con la fuoriuscita di alcuni imprenditori che hanno fondato la UCS nel solco di una scelta politica radicale ai fini dello schieramento senza condizioni con il Comune di Salerno che, nel breve e medio termine, dovrebbe essere il “grande appaltatore” di lavori pubblici sui quali l’occhio degli imprenditori del mattone è sempre vigile. Vi ho parlato anche di Vittorio Forte, un’impresa edile da sempre schierata con il potere. Vittorio Forte, per chi ancora non lo sapesse, viene da lontano fin dagli anni in cui gestiva tutti i lavori di costruzione, ristrutturazioni e riparazioni dell’INAIL di Salerno. Erano gli anni 60-70 e alcune piccole e medie imprese salernitane si accaparrarono, in una sorta di suddivisione particellare da manuale Cencelli, tutti gli Enti allora esistenti che garantivano una base sicura di profitti per il tentativo di inserimento nel “grande circo” dei “palazzinari” che all’epoca diedero vita da Torrione fino a Mercatello alla grande colata di cemento senza alcun criterio urbanistico che potesse avere una logica di inquadramento in un progetto di rilancio generale della Città. Nonostante questo assalto all’arma bianca dei palazzinari dell’epoca, è necessario constatare che gran parte della città ancora oggi vive sulla scorta del residuo di quelle risorse economiche provenienti dalla “provincia” e che invasero Salerno per l’arricchimento di qualcuno e per il fallimento di altri. Chiarisco subito che conosco bene Vittorio Forte e che, addirittura, abito in una palazzina dell’Inail che agli inizi degli anni ’70 fu ristrutturata proprio dalla sua impresa edile; ed in tutta onestà devo dire che l’impresa Forte fece all’epoca quasi un capolavoro rigenerando in chiave moderna un vecchio ed inospitale rudere. Ma torniamo subito a Piazza Cavour. Dalle cronache giornalistiche di queste settimane sembra che l’appalto dei lavori per la costruzione dei parcheggi e dei box interrati sia stato aggiudicato alla Andreozzi Costruzioni srl  (già presente nell’Ati per il 2° lotto del Trincerone Ferroviario). Ma per Piazza Cavour dopo la Andreozzi Costruzioni srl ci sarebbero altre due imprese. E qui la sorpresa; le due imprese sono la Forte Costruzioni srl e la Fenice Immoniliare srl; entrambe le ditte hanno la loro sede legale a Napoli. La Forte Costruzioni srl ha un capitale sociale di 10.000 euro mentre la Fenice Immobiliare un capitale sociale pari a 20.000 euro. Per quanto attiene il fatturato quello della Forte è pari a zero, mentre quello della Fenice è di 800mila euro. Dovrebbero, però, partecipare ad un lavoro il cui appalto iniziale è previsto in almeno 10milioni di euro; cioè a fronte del rischio lavoro le imprese espongono capitali sociali assolutamente fuori dalla regola. Dal “bilancio abbreviato d’esercizio” relativo al 2011 risulta che la Fenice non ha in atto alcun cantiere in quanto svolge esclusivamente l’attività immobiliare, dando in appalto a società edili la costruzione di edifici ad uso abitativo e non; la società è costituita da “sei soci”. Il quadro della Forte Costruzioni srl è un po’ più complesso; tra i soci la predetta annovera altre società come la Leonardo Costruzioni srl, la Casa Manzo A3 srl, la Macor srl, la Sette Marzo srl ed anche due nominativi privati (che per ragioni di privacy non pubblichiamo). Tutto questo, è giusto precisare, in maniera del tutto legittima, ufficiale e legale. La domanda che nasce spontanea dal guazzabuglio di società che si intrecciano come scatole cinesi è <<perché non condizionare l’aggiudica dei lavori pubblici a situazioni più semplici e con ditte che hanno almeno, sotto il profilo del capitale sociale, una esposizione che possa garantire tutti e sotto tutti gli aspetti ?>>. La guerra del cemento, ovviamente, continua.

3 thoughts on “Cemento/13: le ditte di Piazza Cavour !!

  1. Egregio Dott. Bianchini,
    senza voler esprimere giudizi di merito sulla vicenda, i requisiti patrimoniali e di fatturato sono stabiliti dalla legge, così come tutti gli altri requisiti per la partecipazione a gare pubbliche. Quindi, l’aggiudica dei lavori pubblici è già condizionata al rispetto di determinati criteri.
    La legge consente altresì a soggetti non in possesso dei requisiti economici e tecnici di partecipare e aggiudicarsi gare attraverso l’istituto dell’avvalimento.
    Se il Comune avesse impedito alle società di partecipare, in quel caso avrebbe commesso un abuso.
    Solo per dovere di cronaca ed onestà intellettuale.
    Cordiali saluti

    1. Avvalimento in sede di gara (Wikipedia)
      Questo tipo di avvalimento è inerente alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni.
      Tramite tale istituto, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico. Tale tipo di avvalimento vale solo per la gara in oggetto e, in caso di aggiudicazione, ha valore per tutto il corso dell’appalto. L’Impresa che “presta” i propri requisiti (ausiliaria) a quella partecipante (ausiliata) resta estranea sia alla gara che al successivo contratto, ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti dell’Impresa validata che nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata dell’appalto, tutte le risorse di cui questa risulta carente. Restano fermi i requisiti di ordine generale rif.art.38 codice dei contratti pubblici, che devono essere posseduti da entrambe.
      Il principio, che già aveva trovato manifestazione nella giurisprudenza comunitaria e poi nazionale, è stato formalmente regolato nelle direttive comunitarie n.17 e n.18 del 2004 ed è stato recepito nella normativa nazionale con il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, che disciplina l’istituto nell’articolo 49.
      Tale articolo a sua volta riprende il dettato degli artt. 47 e 48 direttiva 2004/18 e dell’art.54, direttiva 2004/17.

      Rimane valida la domanda di Bianchini: perché usare società terze e non partecipare direttamente?

      1. Per rispondere a questa domanda bisognerebbe sapere se le aziende ausiliarie rispondono anche con i loro capitali alle obbligazioni economiche delle imprese ausiliate. In caso negativo, la risposta è ovvia.

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