Concorso D.S. in Lombardia: Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento

Marco Bencivenga

Con sentenza n° 3747/2013, i giudici di Palazzo Spada hanno posto la parola fine al reclutamento dei Dirigenti Scolastici in Lombardia. Un durissimo colpo all’ intera comunità scolastica lombarda che, dal prossimo settembre, sarà priva dei capi d’istituto titolari. Ma proviamo a ricostruire le varie fasi dell’ intera vicenda, che ha visto lo scorso giovedi, il dissolversi delle aspettative degli oltre 355 candidati al ruolo di preside.

IL CONCORSO

Il 13 luglio 2011, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha bandito il «concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi». La procedura concorsuale ha previsto le seguenti fasi: 1) due prove scritte e una prova orale; 2) valutazione dei titoli; 3) periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (artt. 2, 8 e 9 del bando).

LE PROVE

In particolare, la prima prova scritta è consistita nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le aree tematiche individuate, mentre la seconda prova scritta ha richiesto la risoluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica. Sono stati ammessi alla prova orale coloro che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta (art. 10 del bando). Su 996 partecipanti, soltanto 476 sono stati i candidati ammessi alla prova orale.

I RICORRENTI e il MIUR

Alcuni concorrenti, che non avevano superato la prova scritta, hanno proposto tredici autonomi ricorsi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, facendo valere una serie di motivi relativi: a) alle modalità di svolgimento delle prove; b) alle modalità di correzione degli elaborati; c) alla composizione della commissione e più in particolare alla mancata garanzia dell’anonimato, quale dovere indefettibile. Costituitosi in giudizio il MIUR ha da subito eccepito, in via preliminare a) l’inammissibilità di taluni ricorsi perché proposti in forma collettiva nonostante la presenza di posizioni confliggenti; b) il mancato rispetto delle regole del contraddittorio, per l’omessa evocazione in giudizio di coloro che avevano superato la prova scritta, nonché di coloro che avevano superato anche la prova orale.

IL TAR LOMBARDIA ANNULLA LE PROVE SCRITTE

Il primo giudice, con sentenza in forma semplificata, il 18 luglio 2012, n. 2035, ha annullato gli atti relativi allo svolgimento delle prove scritte dal momento che : “(…)E’ emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all’interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall’assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale”.

L’APPELLO DEL MIUR

Nel suo appello il Ministero ha dedotto, tra le altre eccezioni, che le buste e i cartoncini : “si presentano di conformazione tale da non essere, né far apparire alcuna possibile violazione del loro contenuto e quindi del principio di riservatezza e di anonimato delle prove. Ciò sarebbe confermato, da un lato, dal fatto che l’acquisito delle buste è avvenuto tramite la Consip, dall’altro, che «in sede di esame nessun commissario, nessun componente del comitato di vigilanza o addetto alla vigilanza d’aula e soprattutto nessun candidato (…)ha rilevato o contestato alcunché. Non vi sarebbe stata, dunque, nessuna ricaduta effettiva sulla tutela dell’anonimato, in quanto dai verbali della commissione risulterebbe che le buste piccole contenenti i cartoncini con i nominativi dei candidati sono state separate dalle buste con i compiti e numerate progressivamente in parallelo con queste ultime, per essere associate agli elaborati solo alla fine di tutte le sedute di correzione.

LA RELAZIONE DEL VERIFICATORE e LE CONCLUSIONI DEL COLLEGIO GIUDICANTE

Con apposita ordinanza è stato nominato, quale secondo verificatore, ( il primo ha rinunciato per mancanza di attrezzatura idonea a svolgere il compito ) il prof. Teodoro Valente, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Tra i molteplici rilievi effettuati, il docente ha rilevato che: “I nominativi dei candidati sono leggibili in condizioni «di luce media con cielo privo di nubi e con irraggiamento indiretto all’interno di un locale non illuminato artificialmente» (pag. 12 rel.)(…).Per questo ed altri motivi, ritenuto che le buste permettono di poter conoscere i dati identificativi rendendo possibile la lettura dei nominativi dei candidati e così identificarli ,il Supremo Giudice amministrativo, sulla base dell’assunto che esige per le procedure concorsuali il rispetto del principio costituzionale del pubblico concorso, ha pronunciato la sentenza n° 3747/2013 con la quale ha disposto l’annullamento della procedura, la compensazione delle spese, ponendo a carico del Ministero appellante soltanto il compenso a favore del verificatore, determinato in 8000€.Alla luce di siffatta pronuncia, il pensiero non può non andare al concorso per D.S. in Campania, per il quale il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal MIUR, confermando il blocco delle prove orali; inoltre è attesa a giorni la pubblicazione della pronuncia nel merito del TAR Campania– sez. di Napoli, dato che la relativa udienza si è tenuta mercoledi 3 luglio 2013.

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