Sala Consilina. La Corte Costituzionale boccia il referendum sul tribunale.

 

Antonio Citera

ROMA (15.01.14) – Doccia fredda, l’ennesima. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario presentato da nove Regioni che, era teso all’abrogazione del decreto di revisione della geografia giudiziaria entrato in vigore lo scorso 13 settembre. Un’altra tegola si abbatte sulle mura dell’ex tribunale di Sala Consilina accorpato a Lagonegro dunque che, sperava nel miracolo. Malumore e soprattutto rassegnazione tra gli addetti ai lavori i quali, vedevano proprio nel referendum, l’ultima spiaggia utile per riportare il presidio di giustizia nel Vallo di Diano. Una spiaggia mai avvistata, una corsa contro il tempo vanificata dall’astuzia di una politica dalle due facce, capace di far credere nelle favole, una retorica senza tempo e soprattutto senza dignità. Ecco allora che ancora oggi ci illudiamo di fronte a vane e inesistenti possibilità, ci armiamo di speranza e di probabilità, pur sapendo che niente sarà più come prima e, soprattutto, il Tribunale tra mille difficoltà e diecimila luoghi comuni resterà approdato in terra Lucana, dominata o, per meglio dire, protetta da quel Gianni Pittella che ci deride e ci consola nello stesso momento.

 Ecco il testo della decisione di inammissibilità:

 La Corte costituzionale , in data 15 gennaio 2014, ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum abrogativo riguardante:

  – l’art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5-bis della legge 14 settembre 2011, n.148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n.13, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari);

 – l’intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148);

– l’intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie –Uffici dei giudici di pace , a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).  La sentenza sarà depositata entro i termini previsti dalla legge.

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