Padula: la spiegazione di Tamburini su Sportissimo Bloisi !!

 

 

Aldo Bianchini

 

PADULA – Il compito, meglio sarebbe dire la missione, di un giornalista è quello di <<dare la notizia, approfondire la notizia, avviare il dibattito, alimentare il dibattito e trarre le conclusioni>>, poi tutto questo può anche essere denominato <<inchiesta giornalistica>> ed a quel punto la “mission” è completa ed il risultato può anche essere ritenuto soddisfacente. E’ praticamente ciò che mi sono proposto di fare per la vicenda urbanistica di Padula che ha necessariamente bisogno dell’intervento di più voci (politiche, tecniche e legali) in un dibattito che deve essere il più ampio possibile. Questo è anche il compito dei giornali online, non solo quello di dare le notizie, tutte le notizie e nel più breve tempo possibile (come fanno benissimo tanti giornali online anche nel Vallo di Diano); questo giornale, lo ripeto per l’ennesima volta, ha un taglio diverso, cerca cioè quasi sempre l’approfondimento sui vari grandi temi in discussione che molto bene altri colleghi portano sul tavolo dell’informazione <<via web>>. Ecco dunque il contributo di un tecnico, l’ingegnere Michele Tamburini, che è stato direttamente interessato alla realizzazione dello stabile in cui operava e tornerà ad operare <<Sportissimo Bloisi>>. Quello di Tamburini è un contributo significativo ed anche molto esplicativo anche se, ad onor del vero, rappresenta una parte del dibattito, ovvero una corrente di pensiero, che sta crescendo intorno all’iniziativa di questo giornale. Pubblichiamo integralmente la lettera inviata alla nostra redazione: <<<Egr. dott. Bianchini, non ho il piacere di conoscerLa per cui mi presento. Il mio nome è Michele Tamburini, sono ingegnere con studio ed abitazione in Padula e mi trovo, mio malgrado, coinvolto nella incresciosa situazione che ha visto interessata la ditta Sportissimo Bloisi. Infatti sono il progettista nonché direttore dei lavori dell’opera in questione. Nell’ormai lontano 1988 ho redatto, unitamente ad altro collega, il Piano Regolatore di Padula che, dopo un iter abbastanza travagliato, ha visto la luce nell’agosto 2004, come Lei giustamente ha riportato nel suo articolo, per cui ritengo di poter contribuire a fare luce, ed in questo cercherò di essere obbiettivo il più possibile, sulla vicenda che mi vede parte in causa e di cui Lei ha fatto un ampia ricognizione seppur con qualche imprecisione e questo, certamente, non per colpa Sua. Risponde certamente al vero quanto riportato nel Suo articolo in ordine alla fascia di territorio a cavallo della S.S. 19 denominata nel vigente PRG zona agricola speciale “Es” per la quale, per i fabbricati esistenti e a farsi, è consentito il cambio di destinazione da agricola a commerciale. Tale norma, sicuramente “sui generis”, come da Lei correttamente sottolineato, fu recepita dal Comitato Tecnico Regionale in sede di approvazione del PRG e consentì di legittimare tutti quei fabbricati che nel corso degli anni che precedettero l’entrata in vigore dello stesso, erano sorti lungo la Nazionale e avevano dato luogo al fiorire di molteplici piccole attività commerciali ed artigianali con conseguente positiva ricaduta per l’economia locale. Tali attività operavano al margine della legalità in quanto allocate in strutture non legittimate a tale scopo. L’idea di interessare tutta la fascia a cavallo della Statale (per 100 metri a monte e 100 metri a valle) e per tutto il tratto che attraversava il territorio comunale fu dettata soprattutto dalla volontà di evitare, considerando solo zone di estensione limitata, sperequazioni tra chi beneficiava di tale norma e chi ne veniva escluso. La proposta, benchè fosse una forzatura, ebbe il consenso dell’organo di controllo (CTR) e i benefici si estesero a una buona fetta di proprietari sia degli immobili che dei terreni ( in verità quelli prospicienti la statale e anche quelli poco distanti, hanno sempre avuto una quotazione notevole, anche prima dell’entrata in vigore del PRG). A questo punto, prima di affrontare più nel dettaglio la problematica Bloisi, vorrei spendere due parole sulla procedura SUAP da Lei citata, anche se con qualche incolpevole inesattezza. Preliminarmente va osservato che tale procedura fu istituita con il DPR 447/98 art. 3 ed aveva lo scopo di rendere più agevole l’iter autorizzativo per chi volesse intraprendere o ampliare un’attività produttiva in genere; il cittadino si rivolgeva ad un sportello virtuale che, nelle intenzioni del legislatore, doveva interfacciarsi con tutti gli enti che avevano competenza in merito all’istanza; in particolare, se si trattava di attività che comportava la realizzazione di un fabbricato in variante allo strumento urbanistico si procedeva ai sensi dell’art. 5 del medesimo DPR che recitava, testualmente,  al – comma 1). Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza.  Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.  Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un  pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto industriale. al – comma 2). Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l’approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall’art.14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ). Tale norma è stata sostituita dal DPR 160/2010. La differenza sostanziale consiste nel fatto che le medie e grandi strutture di vendita, come definite dalla L.R. 1/2000, non possono essere più autorizzate con la procedura SUAP a partire dall’entrata in vigore del DPR 160/2010 (anche di questo Lei ha fatto menzione nel Suo articolo). In buona sintesi, il Responsabile del Suap, ricevuta l’istanza, convoca in conferenza dei servizi tutti gli enti titolati a rilasciare parere in merito che sono: 1. la Provincia, il cui parere in materia urbanistica è obbligatorio e vincolante; 2. l’Arpac, il cui parere, in materia ambientale, è obbligatorio e vincolante; 3. l’ASL, in materia di salubrità degli ambienti di lavoro, è obbligatorio e vincolante; 4. l’ISPSEL, è obbligatorio e vincolante; 5. il CTR, è obbligatorio e vincolante; 6. l’Autorità di Bacino, è obbligatorio e vincolante; 7. i Vigili del Fuoco, solo per le attività soggette; 8. la Soprintendenza ai BAP, solo nelle zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 9. l’ANAS, solo per gli interventi ricadenti nelle fasce di rispetto stradale e autostradale. Se tutti i pareri di cui sopra sono favorevoli il Responsabile Suap chiude la conferenza dei servizi con esito positivo e trasmette, previa pubblicazione sul BURC e all’Albo Pretorio del Comune, mantenendo gli atti in pubblica visione per 30 giorni c/o la segreteria comunale, la proposta di variante al Consiglio Comunale che si esprime (favorevolemente o sfavorevolmente). Alla luce di quanto sopra esposto, alcune brevissime considerazioni: 1. il comune di Padula non è dotato di un Regolamento Suap che dovrebbe dettare delle linee guida da seguire (sarebbe auspicabile) limitando la discrezionalità del progettista e del Responsabile SUAP; 2. il Responsabile SUAP deve esprimersi circa la procedibilità o meno della variante proposta ma, una volta avviato il procedimento, individuando e coinvolgendo gli enti interessati, non ha alcun ruolo circa l’esito della CdS. La procedibilità è determinata: a. dalla mancanza di aree disponibili (il Comune di Padula non è dotato di aree disponibili in quanto non si è dato corso ai piani attuativi per le zone D1 /PIP e D2 / zone commerciali per mancanza di risorse finanziarie); b. trattasi comunque di attività esistente per le quali è, comunque, consentito l’ampliamento in sito; a tal proposito, mi sembra doveroso, per completezza di informazione, sottolineare che non mi risulta via siano state istanze, ad oggi, dichiarate non procedibili da parte del Responsabile SUAP del Comune di Padula; 3. la Conferenza dei Servizi non è un “organismo modulabile” in quanto gli tutti gli Enti interessati devono essere necessariamente coinvolti per esprimere il relativo parere. La condivisibilità o meno di quei pareri che hanno forti connotati di discrezionalità (v. Soprintendenza) da parte del Funzionario di quell’Ente è un’altra storia; 4. la variante al PRG, denominata variante puntuale proprio perché interessa un punto ben preciso del territorio comunale e non una zona estesa, è svincolata dai parametri previsti nel PRG per le zone omogenee ad esse assimilabili (zona D1- produttiva artigianale o P.I.P e/o zona D2-produttiva commerciale) dovendo rispondere solo alle norme sovraordinate (norme regionali e statali). 5. la procedura adottata per la ditta Sportissimo Bloisi è identica a quella seguita per gli altri interventi realizzati sul territorio comunale, ossia: o filmap; o petracca infissi; o la casa del trattore; o spinelli; o vematel; o gracocem; e nel comune di Sala Consilina, scelto solo ad esempio e perché è stato interessato da un numero ben maggiore di interventi di tipologia analoga, rispetto a Padula: o Autodiana s.r.l.; o Perito group s.r.l.; o Casale; o Puglia; solo per citare quelle più rilevanti per dimensione e tipologia. Procedura Sportissimo Bloisi: Circa il caso in esame,per il quale si è chiesta l’attivazione della procedura ai sensi dell’ex. Art. 5 DPR. 447/98, trattandosi di ampliamento di attività esistente ed in variante al PRG, posso affermare quanto segue: 1. i fabbricati preesistenti all’intervento erano muniti di titoli abilitativi legittimi; 2. sono state rispettate tutte le norme in materia urbanistica sovraordinate; 3. l’intervento è munito di tutti i pareri degli enti preposti in principal modo della Provincia, unica titolata in quanto delegata dalla Regione, ad esprimere parere vincolante dal punto di vista urbanistico; 4. il Consiglio comunale si è espresso favorevolmente; 5. ben tre CTU (su quattro) non hanno avuto nulla da eccepire in merito alla pratica. Conclusioni: Alla luce di quanto esposto ritengo che, dal punto di vista squisitamente tecnico e procedimentale, l’iter autorizzatorio seguito per la Sportissimo Bloisi è assolutamente corretto e sono certo che questa convinzione verrà maturata anche dall’Autorità Giudiziaria qualora il procedimento dovesse avere seguito.  Se anomalia vi è stata nella procedura di rilascio del titolo abilitativo che riguarda Sportissimo Bloisi tale circostanza deve valere anche per le altre in quanto perfettamente analoghe.  In merito all’ interrogativo che a questo punto, inevitabilmente, salta alla mente, ossia: perché Bloisi e solo Bloisi?… non spetta a me fare valutazioni e trarre conclusioni anche se la risposta la si può trovare leggendo con attenzione le varie puntate del Suo articolo ed i relativi commenti. Spero, comunque, che questa mia nota possa aver contribuito a fare un po’ di luce in questa intricata vicenda e resto a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione di cui dovesse necessitare. Distinti saluti  Ing. Michele Tamburini>>>. A questo punto ci aspettiamo, e mi aspetto, che anche l’ingegnere o architetto progettista della struttura che fa capo a Vincenzo Sanseviero (Vematel) che appare oggi come il grande accusatore di Sportissimo Bloisi si decida a dire la sua ed a spiegare quale sia la <<sua filosofia di pensiero>> che ha portato, comunque, a ripetute bocciature da parte della Soprintendenza del progetto originario; così come mi aspetto che il sindaco di Padula, Paolo Imparato, intervenga direttamente nel dibattito anche per capire se ci sono state <<presunte e velenose interferenze politiche>> nella decisione del Soprintendente; tutto questo per avere un quadro molto più chiaro e più delineato anche dal punto di vista squisitamente tecnico. Ovviamente l’invito dell’avv. Francesco Alliegro è pienamente raccolto, è necessario che comunichi al giornale i suoi recapiti telefonici per concordare un rapido ed esaustivo incontro. Alla prossima.

One thought on “Padula: la spiegazione di Tamburini su Sportissimo Bloisi !!

  1. Mi piace molto questa inchiesta di Bianchini, mi piace ovviamente anche il giornale. E’ opportuno e necessario che ora anche il sindaco scenda in campo su una questione che sarà anche tecnica ma che ha tutti i contorni di una vicneda politica che riguarda diversi imprenditori padulesi. Se il sindaco è il rappresentante di tutti ha l’obbligo di intervenire per opffrire importanti chiarimenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *