CASALNUOVO: verso l’appello (4)

Aldo Bianchini

SALERNO – A pag. 40 della sentenza n. 44/13 emessa per la vicenda di Massimo Casalnuovo (morto la sera del 20 agosto 2011 a causa di una caduta dal motorino) il GUP Enrichetta Cioffi nel descrivere la scena della tragedia pone in evidenza come la base imprescindibile del contestato reato di “omicidio preterintenzionale”, avanzato dalla pubblica accusa, sarebbe rappresentata dal tentativo del mar. Cunsolo di arrestare la corsa del ciclomotore, condotto dal Casalnuovo, onde correndo con  le braccia protese verso il corpo del Casalnuovo e, successivamente, non riuscendo nell’intento, quando il Casalnuovo tentava di allontanarsi, sferrando un calcio violento al lato sinistro posteriore del predetto ciclomotore in corsa, ne avrebbe provocato la caduta sull’asfalto e la successiva morte. Il giudice sul punto è assolutamente decisa e testualmente scrive: “da alcun atto di indagine si evince che il maresciallo Cunsolo avrebbe proteso le braccia verso il corpo del Casalnuovo; da alcun atto di indagine emerge con certezza che il maresciallo Cunsolo avrebbe sferrato un violento calcio al lato sinistro posteriore del ciclomotore in corsa; da alcun atto di indagine emerge con chiarezza che causa immediata e diretta della caduta del ciclomotore, da cui sarebbe, di poi, derivata la morte del Casalnuovo, sarebbe stato il calcio sferrato dal Cunsolo sul lato sinistro posteriore del ciclomotore in corsa”. In pratica per arrivare alla predetta formula assolutoria il GUP ha prima ripercorso in lungo e in largo non solo la copiosa documentazione inerente le complesse indagini condotte dalla pubblica accusa ma anche tutti gli atti sulle “indagini difensive” condotte dall’avv. Renivaldo La Greca con assoluto scrupolo professionale; indagini che in qualche caso vanno anche oltre la stessa attenzione comunque posta nelle indagini dal pm Michele Sessa. La dott.ssa Enrichetta Cioffi esamina innanzitutto i principi generali in tema di omicidio preterintenzionale nonchè (come dicevo) la complessa attività investigativa compiuta dalle parti per procedere ad un attento esame dell’imputazione al fine di passare in rassegna i singoli elementi che hanno concorso alla relativa formulazione e verificarne in concreto la ricorrenza nel caso posto alla sua osservazione. Partendo dall’assunto che a Giovanni Cunsolo è contestato sia il delitto di “omicidio preterintenzionale” sia il delitto di “danneggiamento” allo scopo di fermare Massimo Casalnuovo, che non aveva osservato l’alt, dapprima tentava di arrestare la corsa correndo con le braccia protese verso il corpo del malcapitato e successivamente, non riuscendo nell’intento, sferrava un violento calcio al lato posteriore del predetto motociclo in corsa provocando la caduta del mezzo con le conseguenze ben note, il giudice arriva alla convinzione che l’imputazione formulata dal PM non trova riscontri oggettivi e obiettivi in nessuno degli atti presenti nel fascicolo di causa, anzi nello stesso fascicolo sono presenti atti che conducono verso una soluzione assolutoria. Difatti le indagini difensive, di cui sopra, hanno evidenziato che “alcun calcio ma un violento impatto del ciclomotore contro il corpo del Cunsolo, impatto che faceva cadere il maresciallo escludendo qualunque gesto compiuto dallo stesso Cunsolo con le braccia e con le gambe”. Ma il caso non finisce qui, ci sono ancora due testimonianze che il giudice deve affrontare, studiare e mettere a confronto per irrobustire ancora di più la tesi assolutoria. Si tratta di due testimonianze importantissime e contrapposte al tempo stesso; di queste testimonianze non ne ha parlato nessuno (in particolare mi riferisco alla stampa più propensa a nascondersi che a chiarire !!) ed io per non violare alcun tipo di privacy ho chiamato “Ignoto 1” il primo testimone, “Ignoto 2” il secondo testimone ed ho aggiunto “Anonimo” quale terzo testimone che, guarda caso, è il padre di “Ignoto 1”. Trattandosi di testimoni citati a sentenza e in considerazione del fatto che la sentenza è pubblica avrei potuto tranquillamente fare nomi e cognomi, così come avrei potuto riferire ciò che il carabiniere Chirichella ha dichiarato in merito allo stato di “particolare ebbrezza !!” di qualcuno dei motociclisti di quella sera, ma per i testi ho preferito un profilo di riservatezza anche al fine di non creare problemi di rapporti in un ambiente ristretto dove tutti si conoscono e dove tutti raccontano i fatti a seconda il loro punto di vista e delle loro convenienze, e per le dichiarazioni di particolare ebbrezza ho preferito stendere un velo pietoso. Essendomi stato impossibile entrare nella mente del giudice ho, però, capito che le stridenti contraddizioni emerse dalle dichiarazioni di Ignoto 1 e Ignoto 2 hanno condotto quasi per mano lo stesso giudice verso una pronuncia assolutoria perché hanno ingenerato serissimi dubbi sulla reale colpevolezza del maresciallo Cunsolo. Alla prossima puntata di questa storia.

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