COVID-19 E MOVIDA: dubbi sulla liceità dei comportamenti da tenere da parte degli operatori economici e degli avventori ? IL TAR CAMPANIA ACCOGLIE IL RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA DE LUCA E SOSPENDE L’ORDINANZA N. 248, DEL 29 MAGGIO 2020 ,DEL SINDACO DI NAPOLI DE MAGISTRIS.

Dr. Pietro Cusati

(Giurista – Giornalista)

 

Da sinistra: Luigi de Magistris (sindaco di Napoli) e Vincenzo De Luca (governatore della Campania)

Napoli,1 giugno 2020 .Il TAR della Campania ha pronunciato in data odierna un decreto di sospensione della Ordinanza Sindacale del Comune di Napoli n.248, del 29 maggio 2020,accogliendo le richieste del Presidente della Regione Campania.  Sospesa,quindi , l’ordinanza del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, in base alla quale, contrariamente a quanto previsto da una ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca , i locali avrebbero potuto somministrare bevande e alimenti, anche da asporto, fino alla mezzanotte e non fino alle 22 e per gli orari di chiusura: fino all’1 per l’ordinanza regionale; fino alle 2.30 in settimana e nel weekend fino alle 3.30 per quella del Sindaco di Napoli.In particolare, il Tribunale Amministrativo della Campania si è espresso sulle parti relative al prolungamento degli orari di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29.05.2020 e ha sospeso l’ordinanza del Comune di Napoli. Il TAR ha “Ritenuto che sussiste il “caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale” sotto il duplice profilo: dell’aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, atteso il prevedibile afflusso dai Comuni limitrofi, se non da tutta la Provincia, sul territorio del comune Napoli in ragione dei più ampi orari previsti dall’ordinanza sindacale e delle eventuali attività ludiche dalla stessa consentite;
della situazione di incertezza derivante dalla concorrenza di due discipline differenziate e contrastanti tali da ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità dei comportamenti da tenere, da parte degli operatori economici e degli avventori, e conseguenti criticità nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli operatori a ciò deputati, con potenziali rischi di ordine pubblico”.
E ha considerato che “a tali profili può ovviarsi disponendosi – a fini di certezza della disciplina vigente, indipendentemente dalla declaratoria ex lege di inefficacia delle ordinanze sindacali “contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali” disposta dal co. 2 dell’art. 3 del del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35 – l’espressa sospensione dell’ordinanza sindacale del Comune di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 n. 248”.​L’ordinanza del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris stabiliva orari di chiusura dei locali alle 2.30 durante la settimana e alle 3.30 nel weekend, in contrasto con l’ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ne disponeva la chiusura all’una di notte, con divieto di vendita da asporto di alcolici dalle ore 22.

Il decreto del Presidente del Tar Campania specifica che la “sospensione dell’ordinanza sindacale” permette di ovviare “all’aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, atteso il prevedibile afflusso dai Comuni limitrofi, se non da tutta la Provincia, sul territorio del comune di Napoli in ragione dei più ampi orari previsti dall’ordinanza sindacale e delle eventuali attività ludiche dalla stessa consentite”, e alla “situazione di incertezza derivante dalla concorrenza di due discipline differenziate e contrastanti, tali da ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità dei comportamenti da tenere da parte degli operatori economici e degli avventori, e conseguenti criticità nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli operatori a ciò deputati, con potenziali rischi di ordine pubblico”. “Serve un chiarimento del Governo sulla legittimità dei Sindaci di operare ordinanze sulla regolamentazione delle attività cittadine”. Lo ha detto il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris : “I Sindaci  hanno chiesto e ottenuto dal Presidente del Consiglio di avere la centralità in questa fase, dopo aver consegnato una delega in bianco sui loro poteri di natura sanitaria. Il Presidente del Consiglio ci ha rassicurato che siamo nella piena legittimità di operare ordinanze che hanno a che fare con la regolamentazione delle attività cittadine. Su questo ci vuole un chiarimento del Governo, sennò non ne usciamo e i Sindaci vengono implicitamente esautorati dalle proprie funzioni.  Ora sta al Presidente del Consiglio rimettere a posto la democrazia, altrimenti sarà un caos istituzionale e sociale molto pericoloso per le nostre comunità”. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca  ha   scritto una nota  al Prefetto, al Questore e al Comandante della Polizia Municipale di Napoli, in riferimento all’ordinanza del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, n.248 ,del 29 maggio 2020, recante prescrizioni in  contrasto con l’Ordinanza regionale n.53 .L’atto è stato inviato per conoscenza anche al Ministro dell’Interno e all’Anci.“Tale provvedimento , scrive il Governatore  De Luca , è palesemente illegittimo, non soltanto per carenza di potere , in quanto assume a proprio presupposto una situazione di crisi epidemiologica che coinvolge l’intero territorio regionale e detta disposizioni i cui effetti si riverberano ben oltre i confini del territorio comunale , ma altresì e soprattutto per violazione di legge. In particolare per evidente violazione della norma di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto-legge numero 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 35 del 2020, a tenore del quale “ 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali.”.In considerazione della espressa sanzione della inefficacia dei provvedimenti sindacali adottati in contrasto con le misure regionali vigenti, inefficacia sancita direttamente dalla richiamata disposizione di legge, si sollecitano gli Organi dello Stato, le Forze dell’Ordine, la Polizia Municipale a predisporre tempestivamente ogni misura volta a garantire il rispetto rigoroso dell’Ordinanza regionale da parte degli operatori coinvolti. Comportamenti diversi configurerebbero, a tutta evidenza, omissioni rilevanti anche sul piano penale, oltre che in relazione agli aspetti di tutela sanitaria”.Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ritiene giustamente l’Ordinanza n.248, del 29 maggio 2020,  Covid-19 del Sindaco di  Napoli, palesemente illegittima ed ha  diffidato  gli organi dello Stato Prefetto,Questore,Comandante della Polizia Municipale di Napoli a considerarla tale, non applicandola, ai sensi della legge 19 del 2020 perché in contrasto con l’ordinanza regionale n.53.Non soltanto per carenza di potere , in quanto assume a proprio presupposto una situazione di crisi epidemiologica che coinvolge l’intero territorio regionale e detta disposizioni i cui effetti si riverberano ben oltre i confini del territorio comunale , ma soprattutto per violazione di legge». «In particolare per evidente violazione della norma di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto-legge numero 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 35 del 2020« I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali. A questo punto per il Governatore non può sussistere dubbio o conflitto di attribuzioni. In considerazione della espressa sanzione della inefficacia dei provvedimenti sindacali adottati in contrasto con le misure regionali vigenti, inefficacia sancita direttamente dalla richiamata disposizione di legge.

 

 

 

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