A seguito dell’emergenza Covid-19 l’Unione Europea e il Governo Italiano hanno disposto proroghe di sette mesi di documenti di interesse generale.

 

 

Dr. Pietro Cusati

dr. Pietro Cusati, giurista e giornalista

ROMA 14 giugno 2020- L’Italia ha recepito il regolamento dell’Unione Europea 698/2020 del 25 maggio 2020 che, per l’emergenza Coronavirus e in funzione del successivo ritorno alla libera circolazione tra i Paesi membri, ha uniformato su tutto il territorio della Ue la proroga di 7 mesi delle scadenze dei documenti, patenti, revisioni, CQC e altri documenti – che erano state decise in precedenza dai vari Paesi. La circolare 0051340 del Ministero dell’Interno del  5 giugno 2020 indica le nuove scadenze che sono valide  in tutti gli Stati dell’Unione Europea, Italia compresa. Nel caso specifico delle patenti di guida, scadute o in scadenza tra il primo febbraio 2020  e il 31 agosto 2020, la loro validità si considera prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza indicata e in tale periodo il titolare potrà di circolare in tutta l’UE. Il nuovo regolamento Ue del 25 maggio 2020 proroga  di 7 mesi le revisioni di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M (automobili), N (veicoli commerciali), 03 (rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 tonn), 04 (rimorchi con massa massima superiore a 10 tonn) e Ts (trattori stradali o motrici) con scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020. Durante questo periodo i veicoli interessati potranno circolare liberamente sul territorio dell’Unione Europea. Per quanto riguarda la carta di qualificazione del conducente (CQC) – cioè l’abilitazione di guida professionale necessaria ai conducenti per il trasporto di merci o persone su strada , il termine di scadenza di validità del codice armonizzato 95 apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020, la scadenza è prorogata di 7 mesi e in questo periodo è consentito circolare su tutto il territorio dell’Ue, Italia compresa. Il regolamento Ue prevede inoltre che l’ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi dei veicoli per trasporto merci e persone, che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il primo marzo e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire entro 6 mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell’Ue e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell’Unione, Italia compresa. Altre norme pure per la carta di qualificazione del conducente (Cqc), che è l’abilitazione di guida professionale necessaria a chi conduce un mezzo per il trasporto merci o persone su strada. Il termine di scadenza di validità del codice armonizzato 95, apposto sulla patente di guida o sulla Cqc, scaduto o in scadenza tra l’1 febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogato di sette mesi nei quali si può circolare su tutto il territorio Ue, Italia compresa. Se la Cqc è stata rilasciata in Italia, le cose cambiano: per le carte di qualificazione del conducente in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza che, al momento, corrisponde al 29 ottobre 2020. L’ispezione biennale a cui devono venire sottoposti i tachigrafi dei veicoli per trasporti merci o persone, da effettuarsi originariamente tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, si può fare entro i sei mesi successivi alla data prevista. Nel frattempo, si può circolare in tutta l’Ue, anche in Italia.Inoltre  proroga, al 31 agosto 2020, della validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza a partire dal 31 gennaio 2020.
Per le patenti di guida con scadenza dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 è prevista la proroga di 7 mesi dalla scadenza, mentre per il Foglio Rosa con scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile la proroga fino al 29 ottobre 2020 così come per targa prova, CAP, Attestati over 65 Foglio di Via e Targhe EE con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.
Per le RCA la proroga del periodo di franchigia dopo la scadenza passa da 15 a 30 giorni.
È stata prorogata fino al 31 ottobre 2020 la revisione per i veicoli da sottoporre entro il 29 febbraio 2020, invece, per quelli con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto è stata prorogata di 7 mesi. Mentre per i veicoli italiani di categoria “L” e “01-02” con revisione scaduta o che scade entro il 31 luglio 2020 la proroga è fissata per il 31 ottobre (nessuna proroga è ammessa per veicoli esteri).
Licenza comunitaria per trasporti internazionali merci conto terzi e di persone con autobus con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto viene prorogata di 6 mesi dalla data di scadenza.
CQC Stato UE con scadenza dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 la proroga è di 7 mesi dalla data di scadenza, mentre per il CQC rilasciato in Italia la proroga è fino al 31 ottobre se con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 29 marzo e di 7 mesi se la scadenza è tra il 30 marzo e il 31 agosto 2020.

 

 

 

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