EMERGENZA COVID: TUTELA DELLA SALUTE,GIUSTIZIA , SICUREZZA E SETTORI PRODUTTIVI.

 

 

Dr. Pietro Cusati

Il presidente del Consiglio dei Ministri prof. Giuseppe Conte mentre firma l'ultimo dpcm di una lunga serie

Roma ,28 ottobre 2020 .Il Consiglio dei Ministri  ha approvato un decreto-legge che introduce  misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19. Il Governo  interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati. È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di due  milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia, l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Vengono introdotte  disposizioni per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze,per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze. Far proseguire il lavoro giudiziario in sicurezza. Di fronte alla recrudescenza della pandemia il governo interviene con una serie di misure volte ad arginare il diffondersi del contagio anche nei palazzi di giustizia, limitando l’afflusso di operatori e utenti nei tribunali. Lo fa con un sistema di interventi contenuti nel dl Rilancio, sui quali il Guardasigilli si è confrontato alla vigilia del Consiglio dei ministri con i rappresentanti della magistratura e dell’avvocatura, che per la prima volta sul tema arrivano a un documento comune tra procure e Unione delle camere penali. Si tratta di misure che dovranno valere per il tempo strettamente necessario per il superamento della fase acuta e che vanno dai processi a porte chiuse, al compimento di alcuni atti di indagini da remoto, sino al deposito degli atti da parte dei difensori mediante la posta elettronica certificata. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa presenza del pubblico si debbono sempre celebrare con questa modalità. L’indagato e la persona offesa potranno essere sentiti dal pm anche in collegamento dallo studio del difensore che li assiste, mentre i consulenti o esperti di cui si avvale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono essere ascoltati dal loro stesso ufficio. Il difensore della persona sottoposta alle indagini potrà comunque opporsi a questa modalità, se il compimento dell’atto preveda la sua presenza. Se la presenza fisica delle persone detenute non potrà essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus Covid-19, la partecipazione avverrà da remoto mediante videoconferenze o collegamenti individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Sono escluse le udienze di discussione finale e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le parti vi acconsentano.Il giudice che si trovi in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 (che è stato escluso sia qualificabile come malattia) potrà partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. Per quanto riguarda le deliberazioni collegiali, invece, si è previsto che, sia nei procedimenti civili che in quelli penali, possano essere assunte mediante collegamenti da remoto. Udienza ‘cartolare’ cioè senza presenza delle parti per le cause civili di separazione consensuale e di divorzio congiunto,  se tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinunciano espressamente.Per tutti gli atti, documenti e istanze è consentito il deposito mediante posta elettronica certificata da parte dei difensori. Anche l’accesso agli atti successivi alla discovery potrà avvenire da remoto, in modo da non obbligare i legali a recarsi in cancelleria. E i cancellieri che sono in smart working potranno accedere anche loro da casa ai registri. Le proposte dell’Unione delle Camere Penali Italiane rappresentate al Ministro della Giustizia, On. Alfonso Bonafede. Sì ad una forte informatizzazione della fase delle indagini e dell’accesso agli atti e agli uffici giudiziari da parte dei difensori. Ferma contrarietà alla dematerializzazione del processo penale. L’inedita e forte presa di posizione comune degli avvocati penalisti con alcune delle più importanti Procure italiane, condensata in un documento inviato al Ministro della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura. Il documento è stato sottoscritto con le Procure della Repubblica di Roma, Napoli, Milano, Torino, Palermo, Firenze, Reggio Calabria, Catanzaro, Perugia e Salerno..Dal confronto  sono scaturite proposte  per l’ emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid – 19 nella quale versa il Paese, con il conseguente concreto rischio di diffusione dei contagi anche negli Uffici giudiziari. Il Governo  ha assunto  iniziative legislative per l’adozione urgente, per il tempo strettamente necessario al superamento della fase acuta, di misure normative essenziali alla prosecuzione del lavoro giudiziario in sicurezza. Tali misure dovranno essere comunque idonee ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli di efficienza e di tutela dei diritti fondamentali. Nella prospettiva del leale e costruttivo confronto tra Uffici giudiziari ed Avvocatura che ha consentito finora di ridurre l’impatto negativo della prolungata e drammatica emergenza epidemiologica. Tali misure, in linea generale, non possono riguardare la disciplina dell’udienza dibattimentale e dello svolgimento del giudizio di merito, data l’intangibilità del principio dell’oralità, cardine della formazione in contraddittorio della prova nel processo penale. Non di meno, esistono spazi per un urgente intervento legislativo razionale e costituzionalmente coerente. Attribuire valore legale al deposito di atti del difensore mediante PEC, salvo che sia possibile il ricorso al Portale del deposito degli atti .Accesso da remoto, anche dei difensori, al sistema TIAP, per la conoscenza e il rilascio di copia degli atti depositati unitamente a provvedimenti cautelari o in vista del giudizio. Svolgimento delle indagini da remoto, ivi compresi ,con il consenso della parte interessata,l’interrogatorio da parte del Pubblico Ministero della persona detenuta nella fase delle indagini e l’interrogatorio, richiesto all’esito della notifica dell’avviso ex art. 415 bis, dell’indagato anche se libero e gli altri atti per i quali sia necessaria la presenza della persona sottoposta ad indagini. Individuare le tipologie di udienza e procedure non dibattimentali che possono essere trattate cartolarmente ovvero tramite collegamento da remoto.

 

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