Decreti Ristori e Ristori bis : contributo a fondo perduto per il contenimento della seconda ondata di contagio da Coronavirus.

 

Dr. Pietro Cusati

(Giurista – Giornalista)

Dr. Pietro Cusati - segretario Associazione Giornalisti Amici del Vallo di Diano

Roma ,20 novembre 2020 .Il decreto “Ristori” ,decreto- legge n. 137, del 28 ottobre 2020 e il decreto “Ristori bis”,decreto legge n. 149 ,del 9 novembre 2020, prevedono  misure di sostegno destinate agli operatori economici , disposte dai DPCM , decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la seconda ondata di contagio da Coronavirus. Sono  due i nuovi contributi a fondo perduto : “Ristori”, a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 e in vigore dal 26 ottobre 2020 ,chiusura, riduzione dell’orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività su tutto il territorio nazionale  e   “Ristori-bis”, a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle ulteriori misure restrittive contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 e in vigore dal 6 novembre 2020 ,chiusura, riduzione dell’orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività aventi sede nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità, cosiddette regioni “rosse”. Chi non aveva richiesto i contributi del Decreto Rilancio ora può farlo,dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, i titolari di partita Iva possono inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis”. Chi aveva già presentato la domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, se in possesso dei requisiti, riceverà in automatico l’accredito delle somme sul conto corrente. La domanda di accesso ai contributi va presentata via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito. Entrambi i contributi previsti dai decreti Ristori e Ristori bis si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda,esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco ,avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest’ultimo requisito non è invece necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.Il contributo previsto dal Decreto Ristori-bis, invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita Iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree delle  regioni “rosse”. La partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda.L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto “Rilancio”, al quale si applica un aumento percentuale stabilito per i codici Ateco . L’erogazione avviene:  con modalità automatica, se il beneficiario del contributo a fondo perduto “Ristoribis” aveva ottenuto l’accredito del contributo previsto dal decreto “Rilancio”, a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno 2020 – 13 agosto 2020.L’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato al richiedente, il cui Iban è già stato indicato sull’istanza precedentemente presentata o viene indicato dal richiedente sull’istanza per il nuovo contributo. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione , sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap , e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi. L’importo massimo erogabile del nuovo contributo è di 150.000 euro.

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